Tel : 095 74 22 613

SPORTELLO CONSULENZA

Lo Sportello Consulenza è uno spazio dedicato agli operatori pubblici che vogliano ricevere un supporto diretto per la gestione di casi particolarmente complessi. Lo sportello vuole diventare uno strumento di “formazione permanente” in ambito legale, sanitario, psicosociale, informatico e delle politiche di accoglienza e integrazione.

FAQ

Ingresso e soggiorno

Scheda a cura dell’Avv. Angela Pennisi

  1. QUALI DOCUMENTI OCCORRONO PER ENTRARE IN ITALIA?

Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno, sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Per entrare in Italia è necessario essere in possesso di:

  • un passaporto o un documento equipollente;
  • un visto d’ingresso (per gli stati e per le tipologie per i quali è richiesto);
  • adeguati mezzi di sussistenza (quando richiesti, come nel caso del visto d’ingresso per studio);
  • la documentazione della motivazione che giustifica il viaggio.

 

1.1. Casi in cui è escluso l’ingresso

Non devono esservi cause ostative: non è ammesso, in Italia, lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (delitti che consentono l’arresto in flagranza) ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 4, comma 3, D.lgs. 286/98).

 

  1. PER QUALI MOTIVI SI PUÒ ENTRARE IN ITALIA

Per: Visite  – Affari  –  Turismo   –  Studio  – Lavoro

 

2.1  Soggiorno inferiore a tre mesi

La legge n. 68 del 2007 stabilisce che per soggiornare in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando il soggiorno abbia una durata non superiore a tre mesi ed avvenga per uno dei seguenti motivi: visite, affari, turismo e studio. Il testo di legge precisa inoltre che il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, ove richiesto.

In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, viene introdotta una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero (non comunitario) quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi.

La dichiarazione va presentata entro otto giorni lavorativi alla Questura della provincia in cui ci si trova. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di presenza e salvo che il ritardo non sia dipeso da forza maggiore, è prevista l’espulsione amministrativa. La medesima sanzione si applica anche qualora lo straniero, pur avendo presentato la dichiarazione di presenza, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il termine minore eventualmente stabilito nel visto di ingresso).

 

2.2 – Ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare

Per lavorare in Italia è necessario ottenere un visto di ingresso per lavoro. Per ottenere il visto di ingresso il datore di lavoro deve ottenere, per ogni lavoratore che risiede all’estero, una speciale autorizzazione denominata “Nulla osta al lavoro”.

Per chiedere l’autorizzazione è necessario che ci siano le cosiddette “quote di ingresso” definite con un apposito “decreto flussi”, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Normalmente le quote vengono decise ogni anno.

 

2.3 Richiesta per via telematica

Le richieste devono essere inviate esclusivamente per via telematica, registrandosi sul sito del Ministero dell’Interno. Le domande di Nulla osta vengono valutate dagli sportelli unici per l’immigrazione presso le prefetture e viene stilata una graduatoria in base al giorno e all’ora di spedizione.  La procedura prevede anche l’ottenimento di un nulla osta da parte della Questura.

 

2.4 Visto d’ingresso

Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia.

.

2.5 Richiesta permesso di soggiorno

Entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso lo straniero deve richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia indicata dal visto d’ingresso.

 

2.6 Ingresso per lavoro in casi particolari (art. 27 del T.U.)

Personale altamente specializzato, dirigenti, lettori universitari e professori universitari, ricercatori, traduttori, interpreti, lavoratori distaccati per addestramento, infermieri, marittimi, sportivi ed atleti nonché lavoratori dello spettacolo possono ottenere uno speciale visto d’ingresso per lavoro (sulla base dell’art. 27 del D. Lgs. n. 286/1998). Tale visto viene concesso (al di fuori delle normali quote d’ingresso per lavoro previste con il decreto flussi annuale) previo Nulla Osta al lavoro rilasciato su richiesta del datore di lavoro.

 

2.7 Ingresso per ricongiungimento familiare

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

 

  1. IL VISTO D’INGRESSO

Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia.

Esistono diversi tipi di visto:

 

3.1 Visti Di Breve Durata: autorizzano ad un soggiorno per un massimo di 90 giorni (visti di tipo C: turismo, affari, culto ecc.); se vengono concessi da un Paese aderente all’accordo di Shengen, consentono, entro i limiti suddetti, di soggiornare anche negli altri Paesi.

 

3.2 Visti di Lunga Durata (visti di tipo D: lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare ecc.), autorizzano l’ingresso e la permanenza in Italia per lo stesso motivo indicato nel visto.

Tutti i cittadini stranieri, ovvero i cittadini extra U.E. che non appartengono a Stati membri dell’Unione europea, che intendono venire in Italia, devono chiedere il visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

Solo i cittadini stranieri di alcuni paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II del Reg. (CE) 15/03/2001 n. 539/2001 possono entrare in esenzione di visto, comunque per un periodo non superiore a 3 mesi per motivi di turismo, invito, affari, studio e gara sportiva.

Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio italiano, una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera.

 

3.3  Chi rilascia il Visto di Ingresso

Ambasciate e Consolati. È di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane il rilascio dei visti di ingresso.

La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del ministero degli Affari esteri, in accordo con altri ministeri, e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia

 

  1. DECRETO FLUSSI E QUOTE DI INGRESSO

Il Decreto Flussi rappresenta un decreto di programmazione transitoria dei cosiddetti flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato, subordinato stagionale e autonomo nel territorio dello Stato. Il Decreto Flussi rappresenta, quindi, l’atto amministrativo con il quale il Governo italiano stabilisce periodicamente quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare in Italia per motivi di lavoro.

 

4.1. Cosa consente il Decreto Flussi

Il decreto flussi indica le quote attraverso le quali i datori di lavoro regolarmente residenti in Italia possano:

-chiamare in Italia regolarmente un lavoratore subordinato non stagionale residente in uno dei paesi espressamente elencati nel decreto;

-chiamare in Italia regolarmente un lavoratore subordinato stagionale residente in uno dei paesi espressamente elencati nel decreto;

-permettere l’ingresso in Italia di lavoratori autonomi di particolari categorie;

-chiamare in Italia lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

-assumere lavoratori stranieri di origine italiana che rispondono a particolari requisiti e lavoratori provenienti da paesi che hanno stipulato in questo senso accordi specifici con lo Stato Italiano;

-chiedere la conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;

-chiedere la conversione, per lavoratori già presenti in Italia con permessi per lavoro stagionale, del proprio permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

-chiedere la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro;

-richiedere di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

4.2.  Quali sono i requisiti per avvalersi del decreto flussi ?

Il datore di lavoro che intende effettuare richiesta di assunzione tramite decreto flussi deve dimostrare:

-La sussistenza di un reddito minimo (la valutazione sui requisiti reddituali verrà fatta dallo Sportello Unico sentito il parere della Direzione Territoriale del Lavoro competente);

-L’indicazione dell’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero (attestazione di idoneità alloggiativa o abitativa);

-La proposta di contratto contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento;

-L’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore.

 

4.3.  La domanda di Nulla Osta

Le domande di nulla osta possono essere presentate dai datori di lavoro, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/) a partire dalla data e dall’orario stabiliti dal decreto, compilando la modulistica prevista per il singolo caso d’interesse.

 

4.4. Chi esamina la domanda di Nulla Osta?

Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.

Al temine dell’istruttoria (n. 40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.

Il nullaosta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si lì si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.

 

4.5.  Quale validità temporale ha il Nulla Osta?

Il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi.

 

4.6.  Cosa accade se il cittadino straniero perde il lavoro?

La perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno.

Infatti, sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è possibile iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, o comunque per un periodo non inferiore a un anno (tranne che per il lavoro stagionale).

 

4.7. Cosa accade se si entra in Italia senza i documenti necessari?

Il mancato rispetto di queste procedure previste dalla legge, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l’espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un’autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

 

  1. 5. UN CITTADINO STRANIERO È CONSIDERATO IRREGOLARE QUANDO:

-il cittadino extra UE entra in Italia senza documenti (passaporto o documento di riconoscimento e visto) ovvero è autorizzato ad entrare ma poi non ottiene /richiede il titolo di soggiorno;

-il cittadino extra UE che, entrato regolarmente in Italia, ha poi perso i requisiti necessari per il soggiorno.

– lo straniero che è entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera.

 

 

5.1. Cosa accade allo straniero irregolare?

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l’Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l’immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla prefettura competente ed eseguito dalla questura.

E’ considerato, inoltre, irregolare lo straniero che non ha i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato).  Può accadere che persone entrate clandestinamente senza presentare le proprie generalità ai controlli di frontiera successivamente sanino sul territorio la loro posizione tramite “sanatorie” o “regolarizzazioni”.

Può accadere che lo straniero sia entrato legalmente sul territorio e rimanga per un tempo superiore al previsto, per poi divenire quindi “irregolare” (“overstaying” cioè soggiornante oltre il tempo consentito) rischiando l’espulsione.

 

  1. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno costituisce il titolo che autorizza la presenza dello straniero sul territorio dello stato italiano e ne documenta la regolarità: esso costituisce il presupposto per una richiesta di residenza di medio o lungo periodo nel territorio italiano. Devono richiede il permesso di soggiorno i cittadini di paesi extraeuropei e gli apolidi, vale a dire coloro che non hanno una nazionalità. Non è necessario per i cittadini europei, che possono entrare nel territorio italiano senza bisogno di passaporto o di visto d’ingresso. I cittadini appartenenti a determinati paesi esterni all’Unione Europea possono entrare in Italia, a fini turistici, sportivi, lavorativi, per invito o missione, e soggiornarvi per un periodo non superiore a 90 giorni, senza dover richiedere un visto. Il cittadino straniero deve sempre portare con se il permesso di soggiorno.

 

6.1.  Cosa consente di fare il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività che sono indicate nel permesso stesso, permette l’accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri, nonché l’iscrizione nelle liste anagrafiche (vedi scheda di iscrizione anagrafica per stranieri) ed il conseguente rilascio della carta di identità e del codice fiscale, con il quale si può richiedere l’assistenza sanitaria, aprire un conto corrente bancario, ecc.

 

6.2.  Quando si richiede il permesso di soggiorno?

Lo straniero che intenda soggiornare nel territorio dello stato italiano, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica, deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.   La recente Legge n. 161 del 2014, in attuazione di direttive comunitarie, ha stabilito che gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato.Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Allo straniero che non si attiene può essere applicata una sanzione pecuniaria.

Nel caso in cui lo straniero in questione si trattenga in Italia per più di tre mesi dall’ingresso, il questore gli intimerà di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno in corso di validità; se lo straniero non esegue questo ordine verrà adottato a suo carico un provvedimento di espulsione con allontanamento eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, ma solo nel caso in cui ci sia uno specifico accordo bilaterale in tal senso tra i due paesi e che questo sia entrato in vigore prima del 13 gennaio 2009. In caso contrario l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea.

 

6.3. Come si chiede il permesso di soggiorno?

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

– -il modulo di richiesta;

– -il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;

– -una fotocopia del documento stesso;

– n.-4 foto formato tessera, identiche e recenti;

– -una marca da bollo da euro 16,00;

– -la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;

– -il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200

La Questura può disporre un supplemento d’indagine e richiedere, in determinati casi, una integrazione della documentazione che sia idonea a precisare:

  • il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno;
  • i mezzi di sussistenza per il periodo di permanenza in Italia.

 

6.4. Dove si richiede il permesso di soggiorno ?

La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere di regola presentata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. La sede competente è individuata con riferimento al luogo di residenza dello straniero. Nei casi previsti, la domanda può essere presentata anche presso gli Uffici postali abilitati.

 

6.4.1.l’Ufficio Immigrazione della Questura .

Qualora lo straniero richieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, la legge prevede l’obbligo di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali. L’obbligo è assolto al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno presso l’ufficio della Questura.

L’ufficio della Questura, dopo aver eseguito i rilievi foto-dattiloscopici, consegna allo straniero una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo.

La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

La legge ha avviato procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari e ha introdotto un nuovo documento, il contratto di soggiorno per lavoro, che è assimilato a un contratto di lavoro, cui è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: il nullaosta all’ingresso per la firma del contratto di soggiorno viene rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

6.4.2 –Uffici postali. Le domande di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle tipologie, specificate di seguito, dovranno essere presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati. Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

  • affidamento;
  • adozione;
  • motivi religiosi;
  • residenza elettiva;
  • studio (per periodi superiori a tre mesi);
  • missione;
  • asilo politico (rinnovo);
  • tirocinio formazione professionale;
  • attesa riacquisto cittadinanza;
  • attesa occupazione;
  • carta di soggiorno stranieri;
  • lavoro Autonomo;
  • lavoro Subordinato;
  • lavoro sub-stagionale;
  • famiglia;
  • famiglia minore con minori di 14-18 anni;
  • soggiorno lavoro in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98);
  • status apolide (rinnovo);
  • conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva;
  • duplicato Permesso;
  • aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli).

 

6.5  La compilazione del Kit

Lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. Oltre alla domanda compilata, dovrà presentare la seguente documentazione:

  • passaporto o documento equipollente (in corso di validità), ai fini dell’identificazione da parte degli operatori postali;
  • ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell’importo di 27,50 euro previsto per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
  • fotocopia in formato A4 del medesimo documento di riconoscimento (si ricorda che sono necessarie solo le pagine contenenti i dati anagrafici dell’intestatario ed i timbri dei visti di ingresso ed uscita dal Paese);
  • fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni.

Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con “Sportello Amico”. Al termine della consegna della documentazione prevista, verrà rilasciata una lettera contenente la data, l’orario ed il luogo stabiliti per l’appuntamento necessario per le successive attività da condurre in Questura.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

 

6.6. Chi rilascia il permesso di soggiorno?

Nei casi di richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici postali, lo straniero riceverà una lettera raccomandata di convocazione, rilasciata dall’ufficio postale contestualmente alla consegna della documentazione, contenente la data e l’Ufficio Immigrazione della Questura dove recarsi per effettuare i rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali).

Lo straniero riceverà anche un SMS riassuntivo delle informazioni sulla convocazione. Nei casi di richiesta in Questura, lo straniero riceverà una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo. La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

Per verificare lo stato di lavorazione della domanda, lo straniero può consultare il sito “www.portaleimmigrazione.it” e, sul sito “http://questure.poliziadistato.it/stranieri”, potrà verificare la disponibilità degli uffici per poter ritirare il permesso di soggiorno.

 

6.7.  I costi del permesso di soggiorno

I costi da sostenere per il rilascio del permesso di soggiorno sono relativi a spese per marca da bollo; per spedizione della raccomandata postale; al costo del permesso elettronico, oltre ad un versamento di un contributo che varia fra un minimo di €. 80 ed €. 200,00 secondo il tipo di permesso di soggiorno e la sua durata; l’importo è fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.

 

6.7.1.  Esenzione del contributo

Il suddetto contributo non deve essere versato nei seguenti casi:

  • stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  • figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
  • stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
  • richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
  • stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

6.8.  Durata del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso. La durata non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
  • superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;   il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.
  • Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (vedi la scheda su Lavorare in Italia per gli stranieri). La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
  • la durata complessiva di nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
  • la durata di un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • la durata di due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

6.9.  Rinnovo e mancato rilascio del permesso di soggiorno

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza deve chiedere il rinnovo al Questore della provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (per mancanza di requisiti; mancata richiesta; richiesta illegittima, richiesta fuori dai termini, ecc.), la legge prevede che sia disposto il procedimento di espulsione dal territorio dello stato italiano dello straniero, provvedimento che è immediatamente esecutivo.

Una maggiore tutela è prevista per gli stranieri che hanno richiesto il ricongiungimento familiare o che sono in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: in queste situazioni la legge prevede che nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero bisogna tenere conto anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno nel territorio italiano e delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari. Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che questa maggiore garanzia spetta anche allo straniero che, nella sostanza, ha costruito legami familiari in Italia pur se non ha mai formalmente richiesto il ricongiungimento familiare.

Lo straniero, per cui è stato disposto il procedimento di espulsione, può proporre ricorso verificando se sussistono le condizioni per usufruire del gratuito patrocinio (vale a dire di gratuita assistenza legale).

Il ricorso non determina però la sospensione del procedimento di espulsione, salvo che lo straniero sia autorizzato dal tribunale a rimanere sul territorio dello stato su apposita richiesta.

Il procedimento di espulsione opera come conseguenza immediata e diretta della legge, nel caso in cui il rinnovo del permesso di soggiorno non sia stato richiesto, dopo 60 giorni dalla scadenza del termine previsto, salvo provare l’impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

 

 6.10. Conversione del permesso di soggiorno

Nei casi e con le modalità previste dalla legge, è possibile convertire il permesso di soggiorno, cioè modificare le motivazioni che stanno alla base del rilascio, ad esempio da permesso per motivi di studio a permesso per lavoro subordinato o autonomo. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, senza necessità di conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

In particolare:

  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato consente l’esercizio di lavoro autonomo, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative nonché la frequenza di corsi di studio;
  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro nonché la frequenza di corsi di studio;
  • il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni sopraccitate.
  • Il Permesso di soggiorno per motivi di studio dà la possibilità allo studente di svolgere, nell’ambito delle 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali), qualsiasi attività lavorativa. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).

 

6.10.1.  Nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lo straniero deve dimostrare:

  • di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;
  • di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio dell’attività prescelta, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
  • di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

È bene precisare che, qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per studio, non abbia conseguito in Italia un titolo di studio (es. Laurea, Master universitario ecc.), la domanda di conversione è soggetta ai numeri di ingresso previsti dal Ministero dell’Interno con l’emanazione dei cosiddetti decreti flussi.

Nel caso di conversione da permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero deve dimostrare di:

  • aver conseguito in Italia un titolo di studio universitario;
  • essere in possesso di un permesso per motivi di studio in corso di validità
  • È inoltre necessario presentare la seguente documentazione:
  • permesso di soggiorno per motivo di studio in corso di validità o ricevuta di rinnovo;
  • certificato di laurea conseguito in Italia;
  • dichiarazione del datore di lavoro attestante la volontà di assumere, con indicazioni relative al contratto, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro e orario di lavoro settimanale applicati;
  • fotocopia documento di identità in corso di validità del datore di lavoro;
  • ultima dichiarazione dei redditi dell’azienda firmata in originale, corredato da ricevuta di deposito all’agenzia delle entrate;
  • ultimo bilancio depositato alla CCIA dell’azienda corredato dalla ricevuta di deposito al registro delle imprese;
  • visura camerale dell’azienda non antecedente a mesi 6;
  • comunicazione ai fini IVA inviata all’agenzia delle entrate entro febbraio dell’anno in corso;
  • recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
  • certificato attestante l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico sanitaria dell’abitazione;
  • autocertificazione di disponibilità dell’alloggio compilata dal proprietario di casa;
  • copia del contratto di locazione/comodato/proprietà, relativo all’alloggio indicato in domanda.

Sempre in tema di conversione, una recente direttiva del Ministero dell’Interno, emanata a seguito di un parere espresso dal Consiglio di Stato, ha ribadito l’impossibilità di convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo.

 

6.11.  Il permesso di soggiorno CE

È un documento che consente al titolare di fare ingresso in territorio nazionale in esenzione di visto; di svolgere nel territorio dello stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quello che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero; di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative a: erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale; di quelle relative all’accesso di beni o servizi a disposizione del pubblico compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di partecipare alla vita pubblica locale nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

6.12. A cosa serve la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno

La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

Per verificare lo stato di lavorazione della domanda, lo straniero può consultare il sito “www.portaleimmigrazione.it” e, sul sito “http://questure.poliziadistato.it/stranieri  Potrà verificare la disponibilità degli uffici per poter ritirare il permesso di soggiorno.

 

6.12.1. Con la ricevuta postale di richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno posso lavorare?

Si, con la ricevuta postale di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si può lavorare.

 

6.12.2. Con la ricevuta postale si può viaggiare?

Si. Gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono uscire dall’Italia e rientrarci presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

 

6.12.3.  Con la ricevuta postale si può fare il ricongiungimento familiare?

Si, con la ricevuta postale lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare a condizione che abbia tutti i requisiti richiesti dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico Immigrazione

 

  1. ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – SSN [1]

 

7.1. Chi  ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o stagionale quali documenti deve presentare per l’iscrizione al SSN?

Si dovrà presentare:

  • permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
  • l’iscrizione al SSN avrà la stessa durata del permesso di soggiorno.

 

7.2 Se si è entrati in Italia con regolare visto per lavoro a seguito di Decreto Flussi e si sta aspettando il rilascio del primo permesso di soggiorno quali documenti si devono presentare per iscrizione al SSN?

Si dovrà presentare:

  • ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
  • fotocopia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico in Prefettura
  • copia del contratto di soggiorno sottoscritto in Prefettura
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.3 Se si soggiorna regolarmente in Italia per lavoro autonomo quali documenti presentare per iscrizione al SSN?

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • partita IVA o posizione INPS
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.4. Se si è iscritti nelle liste di collocamento e si ha  un permesso di soggiorno per attesa occupazione  per l’iscrizione obbligatoria al SSN è necessario:

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.5 Se si ha un permesso di soggiorno  per motivi familiari quali documenti si devono presentare per l’iscrizione al SSN?

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.6 Se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per ricongiungimento  familiare quali documenti presentare per l’iscrizione al SSN?

  • ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di Permesso di Soggiorno
  • fotocopia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico in Prefettura
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.7 Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN del genitore ultra65enne entrato in Italia con visto per ricongiungimento familiare? 

Al genitore ultra65enne spetta l’iscrizione volontaria al SSN e si deve presentare all’ASP:

  • permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
  • ricevuta di versamento del contributo (il bollettino postale da pagare si ritira direttamente negli uffici della ASL)

 

7.8  Soggiorno per coesione familiare:  si ha diritto all’scrizione obbligatoria al SSN

Occorre esibire alla ASP:

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.9 Genitore straniero di un minore nato in Italia e soggiornante regolarmente in questo Paese. Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al SSN?

  • atto di nascita
  • codice fiscale del neonato

 

7.10. Permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria: quali diritti in materia di assistenza sanitaria?

L’iscrizione al SSN avviene di diritto, si dovrà presentare alla ASP:

  • permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.11. Richiedente asilo/Protezione internazionale: quali diritti in materia di assistenza sanitaria?

Per l’iscrizione al SSN si dovrà presentare alla ASL del luogo in cui si  trova :

  • permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.13 Permesso di soggiorno per richiesta di cittadinanza Italiana: quali documenti sono necessari per l’iscrizione al SSN?

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.14. Tutore /affidatario di un minorenne straniero con permesso di soggiorno per minore età: quali documenti necessari per l’iscrizione al SSN?

  • permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora.

Nel caso in cui il minorenne sia in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per minore età, dovrà esibire anche copia del decreto di affido o di pre-affido.

 

7.15.  Tutore di minore con permesso di soggiorno per affidamento: quali documenti necessari per l’iscrizione al SSN?

  • permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice Fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore

Nel caso in cui il minorenne sia in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per affidamento, dovrà esibire anche copia del decreto di affido o del provvedimento di affidamento pre-adottivo.

 

7.16. Minorenni soggiornanti per recupero psicofisico: quali documenti necessari per l’iscrizione al SSN?

  • documentazione attestante l’affido temporaneo nell’ambito di programmi solidaristici
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore

 

7.17.  Soggiorno regolare per salute / cure mediche /gravidanza: quali documenti necessari per l’iscrizione al SSN?

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • documento d’identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.18.  Detenuti stranieri e assistenza sanitaria

Tutti i detenuti stranieri hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione, che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semi-libertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena. I detenuti sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket).

 

7.19. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia e iscrizione al SSN

Si ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN. Dovrai esibire alla ASL:

  • permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
  • codice fiscale
  • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

 

7.20. Lavoratore straniero in attesa di regolarizzazione secondo la legge 102/2009 e assistenza sanitaria

I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione (Legge n. 102 del 3 agosto 2009) possono iscriversi in via provvisoria al Servizio Sanitario Nazionale, in attesa della conclusione dell’iter della procedura di emersione.

In effetti la presentazione della domanda di emersione rende i richiedenti assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 34 del Testo unico286/98 ossia soggetti iscrivibili di diritto al Servizio Sanitario Nazionale.

L’iscrizione al SSN dei cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione prevede, in assenza di codice fiscale, l’assegnazione di un codice provvisorio (codice fiscale fittizio oppure codice STP) e il rilascio di una tessera cartacea che permetterà di usufruire di tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, con possibilità di scelta del medico di medicina generale e – in caso di figli minori – scelta del pediatra.

L’iscrizione al SSN ha una durata massima di 6 mesi, eventualmente rinnovabile nel caso in cui la procedura di regolarizzazione non si concluda entro questo termine.

 

7.21. Soggiorno regolare per studio e assistenza sanitaria

Lo straniero può iscriversi volontariamente al SSN. L’iscrizione ha carattere individuale ed è subordinata al pagamento di un contributo forfettario annuale estensibile ai tuoi eventuali familiari a carico con una diversa quota.

Se è a carico di un familiare che soggiorna regolarmente in Italia, per uno di quei motivi che determinano l’iscrizione obbligatoria al SSN, è iscrivibile di diritto.

 

7.22.  Lavoratore domestico collocato alla pari con regolare permesso di soggiorno e assistenza sanitaria

Può scegliere di iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione volontaria al SSN ha carattere individuale ed è subordinata al pagamento di un contributo forfetario annuale estensibile a i tuoi eventuali familiari a carico con una diversa quota.

[1] Si vedano anche le apposite schede FAQ degli ambiti C e D

Sostegno Sociale

Scheda a cura della Dott.ssa Jessica Leotta

  1. Sono genitore o persona esercente la responsabilità parentale, come faccio a richiedere il contributo-bonus figli?

L’istanza per l’ottenimento del contributo potrà essere presentata presso P.O. Centri Multizonali, da un genitore o in caso di impedimento legale di quest’ultimo da uno dei soggetti esercenti la responsabilità parentale in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o comunitaria o, in caso di soggetto extracomunitario titolarità del permesso di soggiorno;
  • residenza nel territorio Regione Sicilia al momento del parto o adozione (per i titolari di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto);
  • nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
  • indicatore I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare del richiedente non superiore a € 3.000,00.
  • contributo legato a termini di apertura/chiusurabando

 

  1. Cos’è il contributo sanitario? Come posso fare domanda?

È un contributo economico in favore di nuclei familiari per la fornitura di farmaci, latte in polvere, protesi dentarie per chi in possesso di preventivo ASP, e per il rimborso spese sostenute durante i ricoveri fuori dalla Sicilia. La domanda del contributo sanitario può essere richiesta presso P.O. Centri Multizonali di appartenenza.

 

  1. Sono residente nel Comune di Catania e/o svolgo stabile attività lavorativa nel territorio del Comune, ho un minore di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Posso accedere al servizio Asilo Nido?

Sì, l’istanza va presentata dal genitore o esercente la responsabilità genitoriale, presso la sede dell’ufficio Asili Nido, sita in Via Fiorita 7.

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre

 

  1. Ho difficoltà a sostenere l’intero canone locativo, posso accedere ad un contributo economico?

Sì, il contributo è un sostegno economico che in qualità di apporto mensile è assegnato a n. di famiglie indigenti residenti nel Comune di Catania, al fine di consentire loro una soluzione dignitosa alle problematiche abitative. La modulistica è reperibile presso P.O. Centri Multizonali di appartenenza.

Il contributo è legato a termini di apertura/chiusura bando

 

  1. Le famiglie residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 16 che mantengono e/o accolgono disabili gravi (art. 3, comma 3 104/92) possono accedere ad interventi di natura economica?

Sì, è possibile richiedere l’istanza -Disabilità grave – destinata in favore dei nuclei familiari con disabili gravi (art. 3, comma 3 – L.104/92), purché conviventi e legati da vincoli familiari di parentela.

 

  1. Ci sono servizi che l’Amministrazione Comunale offre a famiglie multiproblematiche con il fine di rinforzare le relazioni e le competenze genitoriali?

Sì, il servizio socio/aggregativo è rivolto ai minori appartenenti a nuclei familiari multiproblematici (con difficoltà economiche e\o con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria), residenti nel Comune di Catania compresi tra i 5 ed i 16 anni e consiste nel recupero scolastico e attività socio-educative, sportive, aggregative, culturali e pedagogiche. Si accede inoltrando domanda tramite P.O. Centri Multizonali, di competenza territoriale.

TUTELA DELLA SALUTE E ACCESSO ALLE CURE

Scheda a cura della Dott.ssa Simona Sidoti

1. Un cittadino straniero, residente in Italia con regolare permesso di soggiorno, ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN)?
Sì, ha diritto all’assistenza sanitaria con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza è garantita anche ai familiari a suo carico e regolarmente soggiornanti.

2. Quale ufficio è preposto all’iscrizione al SSN?
L’Azienda sanitaria locale del territorio in cui si ha la residenza (oppure la dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno) provvede a effettuare l’iscrizione al SSN.

3. Una persona straniera, non europea, sprovvista di permesso di soggiorno ha diritto alle cure essenziali e urgenti attraverso l’accesso al SSN?
Sì, una persona straniera non europea può accedere al SSN e richiedere cure essenziali e urgenti attraverso il codice STP (straniero temporaneamente presente).
Il codice STP deve essere rilasciato anche in assenza di passaporto o di altri documenti (es. codice fiscale).
Il codice STP serve a identificare la persona straniera anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate.

4. Una persona straniera, europea, priva dell’iscrizione anagrafica ha diritto alle cure essenziali e urgenti attraverso l’accesso al SSN?
Sì, una persona straniera comunitaria può accedere al SSN e richiedere cure essenziali e urgenti attraverso il codice ENI (Europeo temporaneamente presente).

5. Che cosa si intende per cure essenziali e urgenti?
Sono da considerare cure urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.
Sono da considerare cure essenziali le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche che riguardano patologie non pericolose nell’immediato ma che potrebbero cronicizzarsi nel tempo arrecando un grave danno o rischio alla vita della persona.
Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere esplicitato sulla documentazione clinica e su tutele eventuali richieste di prestazioni.

6. Quali altre cure, in continuità con il principio dell’essenzialità, devono essere garantite allo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno?
Sono garantite tutte quelle cure essenziali a tutela della salute individuale e collettiva:
• tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane (Legge405/1975, Legge 194/1978, DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni – Decreto sostituito dal DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998);
• tutela della salute del minore (Convenzione ONU,20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176/1991);
• vaccinazioni previste dai piani sanitari;
• profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
• prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV.

7. Il codice STP e il codice ENI hanno una validità temporale limitata?
Sì, il codice STP e il codice ENI hanno una validità limitata.
La tessera ENI ha durata 6 mesi, è rinnovabile per altri 6 mesi ed è valida soltanto sul territorio della Regione.
Il codice STP ha durata 6 mesi, è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio ed è valido su tutto il territorio nazionale.

8. Quale ufficio a Catania è deputato al rilascio del codice STP ed ENI?
L’ASP sita in via Sardo, n° 20, è preposta al rilascio dei codici STP ed ENI presso l’Ufficio territoriale stranieri.
Il rilascio dei codici STP ed ENI è un atto puramente amministrativo;

8. Può un cittadino straniero iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Si, ove ricorrano certe condizioni

9. Può un cittadino straniero iscriversi qualora il suo permesso di soggiorno sia scaduto?
No. Deve provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno e presentare all’ASP di competenza il permesso scaduto insieme a qualsiasi documento comprovante la procedura del rinnovo (cedolino rilasciato dalla questura, ricevuta dell’ufficio postale, certificazione dell’appuntamento fissato dalla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno).

10. Quando non è possibile iscriversi al SSN?
Non è possibile l’iscrizione al SSN per gli stranieri che risultano irregolarmente presenti nel territorio italiano e per gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per un periodo inferiore ai tre mesi (motivi di turismo, visita…).

11. Quanto dura l’iscrizione al SSN?
L’iscrizione al sistema sanitario ha la stessa durata del permesso di soggiorno.

12. È possibile l’iscrizione volontaria al SSN?
Si, gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, per i quali non è prevista l’iscrizione obbligatoria, devono garantire la tutela della loro salute usufruendo dell’iscrizione volontaria al SSN mediante il pagamento di un contributo forfettario annuale.

13. L’iscrizione volontaria al SSN può essere richiesta:
– dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia collocati alla pari per periodi inferiori a tre mesi
– dal personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
– dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio
– dal personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
– dai dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
– dagli stranieri che partecipano a programmi di volontariato
– da genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
– da tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria
– L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di una quota pari a €388,00per nucleo familiare e ha validità per anno solare (1gennaio-31 dicembre).
– L’iscrizione volontaria garantisce il diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano. L’iscrizione volontaria al SSN dei cittadini stranieri non implica il diritto alla TEAM (Tessera Europea di Assicurazione e Malattia).

14. I minori stranieri godono di un particolare regime per l’accesso al SSN?
Sì. Ai minori stranieri che soggiornano nel territorio nazionale, anche se irregolarmente, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo (1989) la quale sostiene, tra i suoi principi, che deve essere considerato prioritariamente ‘il superiore interesse’ del minore. Pertanto, i minori, anche se non accompagnati e privi del permesso di soggiorno, hanno diritto alle cure e alla tutela della loro salute.

15. Qual è la procedura di iscrizione al SSN per i minori stranieri?
I minori stranieri titolari di permesso di soggiorno devono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà o la tutela al Servizio sanitario nazionale e possono accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte. L’iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso l’Azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora. Al momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario.
Per i minori stranieri titolari di codice STP ed ENI è prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN/SSR e l’assegnazione del pediatra di libera scelta.

16. Nel territorio di Catania è presente un Ufficio territoriale dedicato all’accoglienza e alla tutela della salute degli stranieri?
Sì. L’ASP Catania ha istituito un Ufficio Territoriale Stranieri che offre ai cittadini extra-comunitari e comunitari un servizio di orientamento, accoglienza, informazioni sulle prestazioni socio-sanitarie territoriali ed ospedaliere.

17. Quali sono le modalità di accesso all’Ufficio Territoriale Stranieri dell’ASP Catania?
L’Ufficio territoriale stranieri si trova in Via Sardo n. 20 ed è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore18:30. Sono attivi gli ambulatori sanitari dedicati con la presenza di medici, psichiatri, psicologi, assistenti sociali e infermieri.

18. Quali prestazioni sono erogate dall’Ufficio territoriale Stranieri dell’ASP Catania?
L’ufficio provvede al rilascio di:
– STP per i cittadini stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno e assistenza sanitaria;
-Tessera sanitaria per i minori stranieri, libretto sanitario e assegnazione del pediatra di libera scelta.

SALUTE MENTALE

Scheda a cura della Dott.ssa Cecilia Costanzo

  1. Esistono nel territorio di Catania Servizi di Salute Mentale gestiti dall’ASP in favore di soggetti migranti?

Si, il Nucleo Operativo di Psichiatria transculturale con sede in Via Sardo 20, 1°piano, a Catania – Tel. 095 2542671  –  Orario di ricevimento: martedì 15.00 – 19.00; mercoledì-giovedì 9.00-13.00,  Referente: Dott. A. Virgilio.

Il servizio svolge le seguenti attività: Attività clinica – Attività ambulatoriale  – Attività di consulenza etnopsichiatrica ospedaliera – Interventi di psicologia clinica e sostegno psicologico – Consulenza etnopsichiatrica alle Istituzioni Pubbliche e alle Associazioni di Volontariato.

 

  1. Come si accede al Nucleo Operativo di Psichiatria transculturale rivolto ai migranti?

Chiamare la mattina dalle 12,30 alle 13,00 e prendere appuntamento col medico

 

  1. Esistono attività informative e formative rivolte ad operatori pubblici e/o del privato sociale, sulle problematiche di salute mentale di soggetti migranti?

Il Nucleo Operativo di Psichiatria transculturale di Via Sardo 20 svolge attività formativa, organizzando percorsi formativi per gli Operatori delle istituzioni (sanitarie, scolastiche, sociali…) che si occupano di immigrazione, attività di informazione, mediante gli ambulatori presenti nel territorio che danno risposte alle problematiche dell’immigrazione, e attività di prevenzione con interventi di prevenzione primaria rivolti sia ai migranti che ai cittadini in genere.

 

  1. Ci sono sportelli di ascolto psicologico e/o psichiatrico rivolti ai migranti sul territorio di Catania e provincia?

Si. Essi sono:

  1. a) Servizio psicologico, Sportello a bassa soglia (drop-in) progetto “Pro–access 2020″, gestito dall’Associazione Lhive CataniaOrario di ricevimento: -martedì dalle 16 alle 18.30, e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Accesso libero, non è necessaria prenotazione. Sede: Finocchiaro Aprile n. 160, telefono fisso è 095/551017, cellulare del servizio è il +39 375 5007312;
  2. b) Centro Clinico Aleteia – via Gramsci 6 Acicastello (CT) tel.: +39 095 492945:
  3. c) ACLI CataniaSportello psicologico: dott.ssa Daniela Di Bella (riceve su appuntamento. Per informazioni: Tel. 393/7208405; Mail: danieladibella3@gmail.com) – NB: Lo sportello viene attivato periodicamente per motivi legati alle coperture finanziarie. – Acli Catania- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani  – Corso Sicilia, 111 95131- Catania Tel. 095 2503240

 

  1. Esiste un servizio di orientamento e prenotazione visite specialistiche rivolto ai migranti?

Si, presso il Centro AstalliSportello sanitario per orientamento servizi e visite specialistiche. Giovedì o Venerdì pomeriggio 16,00-18,30 – via Tezzano 71 CT . +39 095535064.

 

  1. Chi si occupa di medicina della migrazione?

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – ASPVia S. Maria La Grande, 5 – Centralino +39 095 2541111;

La Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Catania – Via Etnea 353 – 95125 Catania (CT) – Tel. +39 095434129, E-Mail: catania@cri.it.

 

7 – A chi rivolgersi in caso di donne migranti vittime di violenza?

Al Centro Antiviolenza Thamaia con sede in Via Giuseppe Macherione n.14, Catania, E-mail: centroantiviolenza@thamaia.org – Telefono e fax: 095 7223990 – N° Verde 1522 – Orari di ricevimento: Lunedì dalle 9:00 alle 13:00; Mercoledì dalle 9:00 alle 13:00; Giovedì dalle 12:00 alle 16:00; Venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

ABITARE E TROVARE CASA

Scheda a cura del Dott. Domenico Zito

  1. Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio?

Si, qualsiasi straniero per soggiornare in Italia necessità delle garanzie di un alloggio L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

 

  1. Quali soluzioni abitative scegliere?

Tra le soluzioni possibili ai fini della dimostrazioni delle garanzie di un alloggio lo straniero può scegliere una delle seguenti soluzioni abitative:

  • Convivenza con altri coinquilini/e (amici, conoscenti, sconosciuti) pagando un affitto mensile per una stanza o posto letto;
  • Locazione di un immobile pagando un canone di locazione mensile;
  • Acquisto di un immobile;
  • Alloggio temporaneo presso amici e/o parenti;
  • Alloggio in strutture assistenziali;
  • Alloggio in immobili di edilizia residenziale pubblica.

 

  1. Come procedere alla ricerca di un immobile in locazione ?

La scelta del canale di ricerca dipende molto dalla soluzione abitativa individuata come più idonea, tra quelle sopra descritte, per lo straniero.  Per l’individuazione di un alloggio da prendere in  locazione sia in coabitazione che per intero, i canali più efficaci risultano essere:

  • Internet: (sociale, siti dedicati come Immobiliare.it, idealista.it, subito.it, casa.it);
  • Agenzie immobiliari;

 

  1. Per un supporto istituzionale dovuto ad una temporaneamente impossibilità  a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e sussistenza è possibile rivolgersi a :
  • Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Catania – Via Dusmet n° 142 ;
  • Agenzia sociale per la Casa – Via Calì n° 50;
  • Associazioni ed enti Ecclesiastici (Caritas – Croce Rossa – Figlie della Carità – Locanda del Buon Samaritano – Mani tese, ecc.)
  • Per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica rivolgersi a: Ufficio Casa del Comune di Catania –  Via Monte Sant’Agata 6

 

  1. Cosa occorre fare per prendere un alloggio in locazione ?

L’elemento fondamentale è la stipula di un contratto di locazione. Con questo contratto il proprietario di casa si obbliga a concedere ad altri, l’inquilino, un immobile in godimento, per uso abitativo e per un tempo determinato, dietro pagamento periodico del canone d’affitto.

Chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarne ingiusto profitto, dia alloggio o ceda in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno o con titolo scaduto e non rinnovato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

  1. Quali sono i dati che vanno inseriti in un contratto di locazione ?

Al fine di essere valido un contratto di locazione deve contenere i seguenti elementi:

  • I dati del Locatore e del Conduttore, ( Nome – Cognome – Data e luogo di nascita – residenza – codice fiscale);
  • I dati relativi all’immobile, ( Comune – Via – Numero Civico, numero di locali/stanze – dati catastali – destinazione d’uso);
  • L’importo del canone mensile da pagare;
  • La durata del contratto, data d’inizio e di fine dello stesso;
  • Il deposito cauzionale o caparra, come garanzia per eventuali danni causati dal conduttore all’immobile.

 

  1. Quali tipologie di contratto possono essere sottoscritte per una locazione?
  • A canone libero: le parti decidono quanto pagare come canone mensile. Ha una durata obbligatoria di 4 anni, rinnovabile di altri 4;
  • A canone concordato: il canone viene deciso entro limiti minimi e massimi stabiliti da accordi fra le organizzazioni dei proprietari con quelle degli inquilini. Ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile di altri 2. Vi sono agevolazioni fiscali per il proprietario e gli inquilini in base alla fasce di reddito;
  • transitorio (es. trasferimento temporaneo in atra città per lavoro, motivi di studio o per un tirocinio): durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi non rinnovabili. Il canone è concordato;
  • per studenti universitari: della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. il canone è concordato. Vi sono agevolazioni fiscali per il proprietario.

 

  1. La registrazione del contratto è obbligatoria?

Si,  il proprietario ha l’obbligo di registrare il contratto presso l’Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla firma o dalla stipula del contratto. L’imposta di registro è pari al 2 per cento annuo del canone di affitto. Le spese di registrazione si dividono a metà tra il proprietario e l’inquilino. Ogni anno la registrazione deve essere rinnovata. Per contratti pluriennali è possibile pagare l’imposta di registro con un solo versamento anche per gli anni successivi al primo. In questo caso si ottiene una riduzione sulle spese di registrazione.

Se il contratto non è registrato non è valido per dimostrare di avere un alloggio idoneo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

 

  1. In caso di mancata registrazione del contratto da parte del locatario cosa può fare il conduttore ?

È possibile avviare una procedura conciliativa dinanzi agli organismi abilitati per ricondurre alla legalità i contratti non registrati nei nuovi termini imposti dalla legge 208/2015, i patti contrari alla legge e i contratti in nero, gli obblighi assunti dall’inquilino per un canone superiore a quanto contrattualmente stabilito

 

  1. Se si affitta un’abitazione ad uno straniero si deve adempiere a qualche formalità particolare?

Si. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, anche se parente, deve darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza, pena una sanzione da 160 a 1100 euro.

 

  1. Quali dati deve riportare la comunicazione?
  • Dati anagrafici di chi dà alloggio (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
  • Dati anagrafici della persona straniera ospitata (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, il tipo di documento di identificazione, il numero del documento, la data e luogo di rilascio del documento);
  • Indirizzo esatto dell’immobile in cui si ospiteranno le persone straniere;
  • Il titolo a cui è ceduto l’immobile ad uso abitativo, per esempio, in affitto, in comodato, in proprietà o altri; oppure semplicemente la dichiarazione dell’ospitalità senza fine di lucro.

 

  1. Un cittadino straniero in stato di indigenza economica come può reperire alloggio?

Il Comune di Catania – Direzione famiglia e politiche sociali eroga servizi, in favore di cittadini italiani/stranieri con difficoltà economiche, di supporto all’abitare.

 

  1. Quali sono i servizi erogati dal Comune di Catania a supporto all’abitare?
  • Presa in carico del nucleo familiare o del singolo;
  • Mediazione abitativa e ricerca immobili;
  • Consulenza legale per controversie relative a contratti di lavoro; procedure di sfratto e conciliazione;
  • Accesso alle misure di supporto economico per il pagamento del canone di locazione ( Buono Famiglia )
  • Accesso ad alloggi di emergenza ( Alloggi di transizione a bassa soglia)
  • Accesso ad alloggi in housing First
  • Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o stranieri in estrema emergenza abitativa, ( Progetto Radici)

 

  1. Dove trovare le informazioni necessarie per l’accesso ai servizi comunali in favore dell’abitare ?

 

  1. Uno straniero può fare domanda per una casa di edilizia residenziale pubblica?

Si, la possibilità di presentare domanda per accedere ad un’abitazione di edilizia residenziale pubblica è data anche ai cittadini stranieri.

 

  1. Cosa bisogna fare per accedere ad un immobile di edilizia residenziale pubblica?

I Comuni periodicamente emanano bandi per la presentazione di domande di accesso alle case di edilizia residenziale pubblica. Successivamente al completamento della fase istruttoria, dove vengono accertati il possesso dei requisiti di accesso, viene stilata una graduatoria utile per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

 

  1. I requisiti per poter presentare domanda per una casa di edilizia residenziale pubblica sono gli stessi su tutto il territorio nazionale?

No , la normativa è di competenza Regionale

 

  1. Per la Regione Sicilia qual è la normativa di riferimento?

La Legge Regionale  5 febbraio 1992, n. 1.” Nuove norme per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, così come pubblicata in G.U.R. n. 9 del 15 febbraio 1992.

EDUCAZIONE - ISTRUZIONE - MEDIAZIONE PENALE

Scheda a cura della Dott.ssa Elisa Maiorca

  • – EDUCAZIONE

 

  • Premessa . Il fenomeno migratorio si presta ad essere crocevia di vecchie e nuove esclusioni e, contemporaneamente, di inedite e sorprendenti occasioni di incontro e di dialogo interculturale. La molteplicità delle differenze fisiche, linguistiche, etniche, culturali, religiose e politiche può aprire un  dialogo fecondo che, peraltro, è stato già sperimentato nel corso della storia dando luogo a produttive occasioni di crescita e di arricchimento culturale, cognitivo ed affettivo, trasformando l’arrivo dello straniero da fatale accidente a straordinaria possibilità di conoscenza e di relazione. Per operare il difficile, ma quanto mai necessario, passaggio da una società multietnica ad una società interculturale, caratterizzata dalla produttiva interazione ed integrazione delle differenze, è necessario elaborare un preciso progetto di mediazione pedagogica e culturale finalizzato al perseguimento di un importante e ambizioso traguardo formativo: quello della costruzione e dello sviluppo di un pensiero aperto e flessibile, problematico e antidogmatico. Un pensiero capace di decentrarsi dai propri riferimenti mentali, cognitivi e valoriali, di andare verso altre culture per riconoscere e per comprendere differenze e analogie, e, inoltre, di tornare su se stesso arricchito dall’esperienza del confronto.

 

  • L’integrazione è quindi l’obiettivo e il fine di qualunque azione pedagogica e formativa e si realizza all’interno di spazi formali e non formali capaci di trasformare il disagio in agio nella forma di ambienti educativi ricchi sotto il profilo affettivo e relazionale, cognitivo ed esperienziale.  Nel territorio catanese, volendo fare una ricognizione delle risorse presenti in ambito extrascolastico luoghi privilegiati dell’azione educativa in funzione dell’inclusione, sono i centri di aggregazione giovanile gestiti dal privato sociale in convenzione con il Comune di Catania, finanziati dai fondi della legge 285/97. Il centro di aggregazione promuove processi positivi di socializzazione tra pari, e quindi una conoscenza reciproca che passa attraverso il dialogo e il confronto. Le attività dei centri aggregativi sono pomeridiane e prevedono il supporto allo studio e una vasta offerta di laboratori creativi, espressivi, e sportivi, all’interno dei quali i bambini e gli adolescenti trovano il proprio spazio e il proprio linguaggio per esprimere se stessi, acquisiscono abilità in ambiti diversi e imparano le regole della convivenza. Nell’ambito protetto della relazione educativa acquisiscono il significato della differenza , valorizzando le diversità nell’ottica della condivisione,  superando paure e pregiudizi. A Catania ci sono 13 centri di aggregazione, a queste realtà si aggiungono anche i semi convitto , che offrono il trasporto tramite pulmino per facilitare gli spostamenti, la mensa oltre che attività ludico ricreative e di supporto allo studio.  Nel nostro territorio ci sono 5 semi convitto gestiti con fondi comunali. Altre realtà che operano in ambito semiresidenziale sono le ONG, come  “Save the Children”  con il suo “Centro Luce” che promuove un’azione di contrasto alla povertà educativa anche attraverso l’attivazione di doti educative, e il Civico Zero che propone un modello di intervento che prevede l’attivazione di un’unità mobile su strada, in grado di stabilire il primo contatto con i minori nei luoghi della città dove si ritrovano o vivono condizioni di rischio o marginalità, e un centro diurno, dove ogni giorno sono disponibili laboratori creativi e di alfabetizzazione. E ancora Unicef, con le sue progettualità tra cui la Child Guarantee il cui obiettivo è il contrasto alla povertà minorile, e il CIR che allo stato attuale nella nostra città ha avviato un progetto rivolto ai titolari di protezione internazionale attraverso la partecipazione di attività culturali e partecipative.

 

  • La mappatura delle risorse presenti in ambito educativo comprende l’associazionismo in particolar modo il Centro Astalli, che tra le sue attività prevede l’erogazione di corsi di alfabetizzazione, così come l’ARCI, che offre anche laboratori espressivi e creativi volti all’integrazione dei migranti. E ancora Isola Quassud, con i suoi laboratori di teatro sociale e di cucina etnica, e Officine Culturali che attraverso l’attivazione di visite guidate  rivolte ai migranti, presso il Monastero dei Benedettini, ha realizzato interessanti contaminazioni culturali.

 

  • Quali soggetti si occupano di realizzare progetti educativi volti all’integrazione di minori e giovani migranti ?

Le cooperative sociali, le associazioni culturali e le ONG.

 

  • Quali sono i servizi socio educativi presenti all’interno della quarta municipalità (San Giovanni Galermo, Trappeto Nord, Cibali)?

Il centro di aggregazione “Il Crogiolo” di Cooperativa Prospettiva sito in Via San Luca Evangelista, 6; Il “Punto Luce” di Save the Children sito in Via Sebastiano Catania, 176; Il centro di aggregazione “Punto a Capo” sito in Via Galermo, 254

 

  • Come si accede ai servizi socio aggregativi?

I genitori dei minori possono fare richiesta di inserimento al centro sociale territorialmente competente.

 

  • Quali attività si realizzano all’interno dei centri di aggregazione giovanile?

Attività di supporto allo studio e laboratori espressivi (teatro, musica, danza, storytelling) sportivi (calcio, pallavolo, pallacanestro, ecc.), artistici (arti grafiche, ceramica), ecc

 

  • Quali sono gli orari di apertura dei centri di aggregazione?

In linea di massima durante il modulo invernale il centro di aggregazione è  aperto dalle 15.00 alle 19.00, durante il modulo estivo dalle 15,30 alle 19,30. E’ possibile in estate realizzare dei campi estivi con orari mattutini.

 

2 – ISTRUZIONE

2.1 I minori stranieri presenti su tutto il territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla posizione relativa al permesso di soggiorno propria o dei genitori, qualora siano presenti.

Ciò vuol dire che possono e devono essere iscritti a scuola, presso la classe corrispondente all’età anagrafica salvo specifica valutazione dell’istituto scolastico in relazione a competenze e pregresso percorso scolastico nel paese di origine. A loro si applica il solo obbligo scolastico che prevede la frequenza scolastica dai 6 fino a 16 anni. All’interno di questa fascia di età i percorsi scolastici sono gratuiti, mentre gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia prevedono il pagamento di rette variabili a seconda del reddito del nucleo familiare.

  • Relativamente al territorio del Comune di Catania sono attivi diversi percorsi formativi accessibili anche ai minori stranieri, ovvero, a seconda dell’età del minore:

– Asili Nido comunali: dai 3 mesi ai 3 anni del minore.

-Scuole dell’Infanzia: dai 3 ai 5 anni del minore.

– Scuole statali primarie e secondarie: dai 5 anni in poi. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti: dai 16 anni in poi.

Ognuno di questi percorsi formativi presenta le proprie peculiarità in termini operativi e didattici, operando in ogni caso nel segno dell’integrazione. Gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia sono gestite centralmente da appositi uffici del Comune di Catania, le scuole statali e il CPIA invece fanno capo al MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che opera territorialmente tramite gli Uffici Scolatici Regionali. Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio ottenuti presso i paesi di origine (dichiarazione di equipollenza), da parte di cittadini extracomunitari, ne possono far richiesta solo i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

  • Quali percorsi formativi sono attivi sul territorio di Catania per i minori stranieri?

Un minore di origine straniera di età compresa fra i 3 mesi e i 16 anni può accedere ai percorsi formativi canonici ovvero, a seconda dell’età, Asili Nido, Scuola Materna, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Se il minore straniero giunge in Italia dai 16 anni in poi può accedere ai percorsi formativi per adulti gestiti dal CPIA CT (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti).

 

  • Cosa sono l’obbligo formativo e l’obbligo scolastico?

In Italia l’obbligo scolastico consiste nel diritto/dovere d’istruzione per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento di tale obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. L’istruzione obbligatoria è gratuita. L’obbligo scolastico può essere assolto: nelle scuole statali e paritarie; nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale; attraverso l’istruzione parentale.

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:

  • proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica;
  • frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia;
  • iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.

 

  • I minori stranieri però sono soggetti all’obbligo scolastico?

Si, ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica (Art. 38 del Testo Unico sull’Immigrazione – D.lgs. n. 286/1998). L’inosservanza dell’obbligo scolastico da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata  penalmente (Art. 731 del codice penale).

 

2.6. In quali casi può essere iscritto a scuola un minore straniero?

Secondo il Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano. L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico specifica che lesibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Se i genitori presentano, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore in forma incompleta il minore viene iscritto con riserva, ma ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

 

2.7  In quale classe bisogna iscrivere il/la minore straniero/a?

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: – dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; -dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; – del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; – del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

 

2.8 Come si effettua l’iscrizione di un minore straniero presso un Asilo Nido comunale?

Sul territorio di Catania l’iscrizione all’asilo nido comunale del proprio figlio/a è possibile dai 3 mesi ai 3 anni di età del minore. L’ammissione del minore all’asilo nido deve essere effettuata entro il 31 Ottobre dell’anno precedente a quello di interesse. Eventuali domande che saranno presentate oltre tale termine verranno prese in considerazione solamente in caso di posti ancora disponibili. In seguito all’esame della domanda viene effettuata da parte del Comitato di Gestione una graduatoria entro il 30 novembre. In assenza di lista di attesa da cui attingere per la copertura dei posti che si renderanno disponibili durante l’anno in corso, potranno essere prese in considerazione le domande via via presentate nel corso dell’anno stesso.

 

2.9 Quali sono i documenti necessari per l’iscrizione ad un Asilo Nido?

La domanda di ammissione all’Asilo Nido deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 in merito a: Stato di famiglia, nascita del bambino, luogo di residenza;
  • Attività lavorativa svolta dai genitori o iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dall’Ufficio di Collocamento del Comune;
  • Bambino orfano, figlio di madre nubile, figlio di recluso, figlio di emigrato all’estero o in altre regioni;
  • Dichiarazione sostitutiva resa in forma notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il reddito lordo familiare, il non possesso di altri redditi e dei beni immobili oppure lo stato di disoccupazione; per i bambini portatori di handicap, certificato rilasciato dalla AUSL competente territorialmente ovvero dichiarazione sul tipo di handicap;
  • Attestato di servizio comprovante l’orario di lavoro dei genitori e l’ubicazione della relativa sede ovvero dichiarazione sostitutiva;
  • Attestazione di eventuale malattia correlata ad alimenti o altra patologia cronica che comporti particolari livelli di assistenza. All’atto dell’immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto il certificato medico in cui viene esplicitatol’assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative all’inserimento in comunità;
  • Fotocopia della scheda di vaccinazione preventiva, qualora i genitori abbiano ritenuto di eseguire i vaccini ivi indicati;
  • Fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri.

La modulistica è presente sull’apposita sezione del sito del Comune di Catania al link:

https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido/

E’ possibile anche, sempre tramite il sito del Comune, accedere al Regolamento di Gestione Asili Nido. All’interno del Regolamento vengono indicati i criteri attraverso i quali la graduatoria viene compilata e successivamente pubblicata sul sito del Comune. In accordo con l’ASP viene organizzato puntualmente uno screening sanitario, esplicato dal reparto di Neuropsichiatria infantile.

 

  • Qual è la retta di un asilo nido comunale?

La retta mensile (che comprende colazione, pranzo completo, e nel caso di servizio pomeridiano anche la merenda) corrisposta alla struttura varierà a seconda del reddito. La relativa tabella è presente sul sito ufficiale del Comune di Catania

https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido/

 

  • Che orari didattici svolgono gli asili nido comunali?

Gli asili nido comunali prevedono un tempo corto dalle 7.30 alle 14.00 o a tempo lungo dalle 7.30 alle 18.30. Con Delibera GM n. 3 del 14 gennaio 2015 è stata introdotta la possibilità di usufruire del “Tempo Lungo Parziale” fruendo del servizio pomeridiano solo per un massimo di 3 giorni alla settimana, in relazione alle singole esigenze lavorative delle famiglie. In questo caso la retta di compartecipazione verrà calcolata in relazione del numero dei giorni mensili di fruizione del servizio pomeridiano; tale importo sarà sommato alla tariffa del Tempo Corto prevista per la fascia di reddito di appartenenza.

 

  • Quanti asili nido sono presenti nel comune di Catania?

Attualmente sono presenti, nelle 6 municipalità nelle quali è suddivisa la città, 11 asili nido: 9 dei quali sono a gestione comunale, 2 a gestione mista. Di seguito gli asili nido a gestione comunale.

 

Asilo Nido Indirizzo Telefono
Nido Ali Fiorite Via Forlanini, 129 0957311424
Nido Il Bruco e la Mela Via Pitagora,2 095471305
Nido La giostra dei Bimbi Via Calipso,1 095498264
Nido La Sirenetta Via Acquicella Porto, 26 095347773
Nido L’Arcobaleno Via S. Cannizzaro, 129 095355039
Nido Le Coccinelle Via Galermo, 162 0957141270
Nido L’isola Felice Villaggio S. Agata 095204234
Nido Raggio di Sole Via Narciso,11 095447759
Nido Tom e Jerry Via del Nespolo, 51 095454243

 

 

  • Quale ufficio si occupa degli asili nido nel comune di Catania?

La gestione degli asili nido comunali è affidata a: Ufficio Asili Nido – Via Fiorita n°7/A
Responsabile: Dott.ssa Giovanna Maria Amato .  Tel. 09509376111 – Fax: 09509376108 / 110

Tutte le informazioni e la modulistica relativa ai servizi di asilo nido è dipsonibile anche sul sito del Comune di Catania al link https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido/

 

  • Come si effettua l’iscrizione di un minore straniero presso una scuola materna?

Possono iscriversi alla scuola materna i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Inoltre possono iscriversi, su richiesta dei genitori, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. In caso di domande in eccedenza, hanno la precedenza i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. L’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021 è subordinata:

  • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
  • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
  • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

La domanda di iscrizione va compilata online su apposito modello disponibile sul sito ufficiale del Comune di Catania https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/scuola-materna/. Il periodo per l’iscrizione è quello pubblicato annualmente nella Circolare Ministeriale per le scuole di ogni ordine e grado. Inoltre solo se vi è disponibilità del posto nella sede prescelta le domande possono essere accolte oltre i termini. In caso di un numero di domande superiore all’offerta viene stilata una graduatoria in relazione ai criteri stabiliti.

 

  • Quante Scuole dell’Infanzia sono presenti nel territorio del comune di Catania?

Sul territorio di Catania sono presenti 13 plessi, che gestiscono un totale di 53 sezioni di scuola materna: essi possono accogliere circa 1.400 bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni.

Scuola Indirizzo Telefono N° Sezioni ed Orario
FIORDALISO VIA T. TASSO 3371018895 5 SEZ. 8,00/14,00
GARDENIA VIA ZIA LISA II 095577984 1 SEZ. 8,00/14,00
GELSOMINO P.ZZA PERGOLESI,16 095383661 2 SEZ. 8,00/14,00
GINESTRA VIA VITALE 0957443730 3 SEZ. 8,00/14,00
IBISCUS VIA LAURANA,14 095415095 4 SEZ. 8,00/14,00
IRIS VIA AOSTA 0958731731 3 SEZ. 8,00/14,00
MAGNOLIA VIA NOBILI,18 095474383 2 SEZ. 8,00/14,00
MAMMOLA VIA PANTELLERIA 095514115 2 SEZ. 8,00/14,00
MARGHERITA VIA MESSINA,437 0957121455 4SEZ. 8,00/14,00
MIMOSA VIA DE LORENZO, 54 095347404 3 SEZ. 8,00/14,00
NARCISO VIA NARCISO,11 095508598 13 SEZ. 8,00/14,00
    095444601 4 SEZ. 7,30/15,30
ORCHIDEA STR.LE SAN GIORGIO 095570980 2 SEZ. 8,00/14,00
PAPAVERO VIA G. CARDUCCI, 2 095439161 5        SEZ. 8,00/14,00

 

2.16  Quali sono gli orari didattici delle Scuole per l’Infanzia nel Comune di Catania?

Le scuola materne comunali funzionano dal lunedì al venerdì con un che va dalle 8,00 alle 14,00. In alcune sezioni i docenti effettuano una flessibilità d’orario per venire incontro alle esigenze delle famiglie garantendo la presenza già dalle ore 7,30. Le sezioni che funzionano oltre le ore 14,00 offrono il servizio di refezione con il pagamento di un ticket sulla base del reddito annuo familiare. La giornata “tipo” di scuola dell’infanzia si svolge nella seguente maniera:

  • L’ingresso che avviene con una fascia d’orario flessibile entro le ore 9,00, con il relativo momento di accoglienza del bambino da parte dei docenti e degli operatori scolastici.
  • Dalle ore 9,00 i docenti attraverso le varie attività che si svolgono sia sul piano motorio, esplorativo e cognitivo mettono in atto la programmazione educativa e didattica che viene stilata prima dell’inizio dell’anno scolastico, fermo restando il fatto che le attività sono programmate sulla base delle curiosità ed interessi manifestati dai bambini, inoltre la realizzazione di diversi progetti educativi inseriti nel P.O.F. permettono ai piccoli di vivere esperienze stimolanti ed acquisire nuove competenze.
  • Nella seconda parte della mattina vengono svolte attività motorie negli spazi attrezzati.
  • Coloro che frequentano le sezioni a tempo normale (oltre le ore 14,00) consumano il pranzo verso le ore 13,00.

 

2.17 Quale ufficio si occupa delle Scuole dell’Infanzia nel comune di Catania?

L’ufficio comunale che gestisce la Scuola dell’Infanzia nel Comune di Catania fa riferimento a: P.O. Scuole per l’Infanzia, Responsabile Dott.ssa Alfia Pina Sciuto,
Tel. 0957424003 – 4001 – 4002 – 4050 – via Leucatia, 70.

Tutte le informazioni e la modulistica relativa ai servizi di asilo nido è dipsonibile anche sul sito del Comune di Catania al link https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/scuola-materna/

 

2.18 Quali sono i percorsi formativi successivi alla Scuola dell’Infanzia dedicati ai minori stranieri?

Dopo la frequenza della Scuola dell’Infanzia un minore straniero ha la possibilità di iscriversi ai percorsi didattici offerti dalle Scuole Primarie (elementari), dalle Scuole Secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (Licei, Istituti Artistici, Istituti Professionali, Istituti Tecnici e Istituti Magistrali) del territorio.

 

2.19 Come si accede ai percorsi di formazione per adulti attivi nel Comune di Catania?

Un minore straniero che giunge in Italia a 16 anni (o a 15 compiuti prima della 31 Dicembre dello stesso anno) è possibile l’iscrizione presso il CPIA CT 1 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) che si configura come un’Istituzione Pubblica Statale dedicata all’istruzione degli adulti (DPR 263/12) ed è organizzata in una Rete territoriale di servizio – articolata nella sede centrale e in punti di offerta formativa diffusi nel territorio. Il CPIA CT 1 costituisce il punto di riferimento istituzionale per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta, per favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e/o il consolidamento delle competenze chiave. L’iscrizione può essere effettuata tramite la modulistica presente sul sito del CPIA CT 1 https://www.cpiacataniauno.edu.it/ o presso le sedi territoriali.  La sede centrale del CPIA CT 1 è rintracciabile tramite i seguenti contatti:  Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Via Velletri 28 – 95122 CATANIA Tel: 0958259050   Fax: 0958259050   Email: ctmm150008@istruzione.it   PEC: ctmm150008@pec.istruzione.it

Sito web: https://www.cpiacataniauno.edu.it/

 

  • Come si articola la formazione per adulti presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA CT 1)?

I percorsi formativi del CPIA CT 1 sono articolati come segue

Primo Livello

  • Alfabetizzazione (200 ore): dedicato agli alunni stranieri con competenze di base in lingua italiana fragili o nulle; al termine della frequenza delle ore previste, l’alunno svolge un esame interno per il passaggio al successivo ciclo formativo.
  • Primo Periodo Didattico (400 ore): finalizzato al conseguimento della licenza media, dopo la frequenza delle ore previste, l’alunno svolge l’esame di Licenza Media.
  • Secondo Periodo Didattico (825 ore): si tratta di un percorso equipollente al biennio dei corsi di scuola secondaria di secondo grado e al termine delle ore previste l’alunno può accedere ai corsi serali per adulti.

Secondo Livello

1 Corsi Serali svolti presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio.

Il CPIA CT 1 riserva ai propri alunni la possibilità di svolgere dei colloqui e dei test d’ingresso finalizzati all’accertamento dei livelli di competenza di base: tali accorgimenti permettono all’istituto di redigere un Patto Formativo personalizzato che può prevedere dei crediti fino ad un massimo del 50% del totale delle ore previste per il livello di studi da intraprendere. Questo consente agli alunni con competenze più avanzate di completare i percorsi formativi in minor tempo.

 

  • Quando si può richiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso il proprio paese di origine?

I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi. L’equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all’estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici. L’equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale. Però i cittadini stranieri, se provenienti da paesi extracomunitari non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza, a meno che  siano titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell’art 26 del Decreto Legislativo 251/2007).

 

3 – MEDIAZIONE PENALE

3.1 Premessa Il conflitto costituisce una dimensione che attraversa l’esperienza umana sotto ogni profilo e in ogni sua fase. Esso può dunque vedere coinvolte anche persone di minore età. Il coinvolgimento in un reato, o comunque in fatti penalmente rilevanti, di una persona minorenne è quasi sempre espressione di un conflitto: con l’altro, con la società, non di rado con se stessi. Il reato può essere l’apice di una vicenda conflittuale che si protrae nel tempo, sfociando in un atto lesivo dei diritti altrui, oppure può prescindere da una conoscenza pregressa tra le persone coinvolte, costituendo non l’effetto bensì l’origine, la causa scatenante di un conflitto. Autori e vittime minorenni si trovano così, loro malgrado, a condividere un’esperienza che non si conclude con il fatto-reato, ma ha conseguenze sulle loro vite che perdurano nel tempo.

La mediazione penale, e accanto ad essa le altre forme di giustizia riparativa, può costituire quello spazio e quello strumento per non negare il conflitto, ma per affrontarlo in prima persona con coloro che vi sono coinvolti. È fondamentale in questo processo l’aiuto di persone competenti e appositamente formate, che hanno il compito di facilitare il processo relazionale – di cui le parti restano le sole protagoniste – sino al riconoscimento reciproco come persone e come membri di una comunità, che condividono diritti e doveri. Il fatto penalmente rilevante, da evento spesso drammatico, può divenire così occasione per ricostituire il collante sociale della fiducia reciproca. Un’altra ragione per cui si intende contribuire alla disseminazione della cultura della mediazione, e in generale della giustizia riparativa, è l’attenzione che in questo modo è possibile riservare alla vittima, non di rado coetanea del minorenne in conflitto con la legge. Il sistema penale classico guarda al passato perché ricostruisce il reato e produce prove che il giudice utilizza per emettere la sentenza. In tal modo cristallizza fatti e ruoli. Cristallizza persone. Il percorso di giustizia riparativa guarda al futuro, restituisce alle persone coinvolte il senso della propria dignità e unicità, rimettendo in moto la loro storia.

3.2 Le caratteristiche salienti, e qualificanti della giustizia riparativa sono:

  • l’incontro tra i protagonisti (diretti o indiretti) di una vicenda penalmente rilevante (reo, vittima, comunità);
  • il coinvolgimento volontario e libero di tutte le persone interessate;
  • la partecipazione attiva, libera e volontaria all’incontro;
  • l’adempimento libero e volontario di eventuali attività o impegni nascenti da un accordo che scaturisce, a sua volta, dall’incontro libero su base volontaria;
  • la presenza di un mediatore/facilitatore imparziale, indipendente, competente.

 

3.3 La sospensione del processo per messa alla prova a tutt’oggi costituisce la via più nitida d’ingresso alla mediazione.

La mediazione penale minorile riguarda spesso reati di prossimità ossia i protagonisti si conoscono ovvero frequentano lo stesso ambiente (scuola, struttura sportiva, oratorio, parco pubblico, amicizie). I reati possono essere :

  • a querela di parte, come diffamazione, minacce, ecc
  • reati contro il patrimonio
  • reati contro la persona, come lesione e aggressione
  • raramente si trattano per reati di violenza sessuale, anzi spesso diversi uffici scelgono di escludere la tipologia
  • talvolta riguarda episodi di bullismo, oppure siamo in presenza di denunce incrociate ossia reo e vittima sono denuncianti e denunciati.
  • Per quanto riguarda lo stato mentale dei soggetti coinvolti si tende ad escludere persone con problemi di dipendenza da alcool o droghe, o soggetti con ritardo mentale o comunque non in gradi di gestire una corretta e lucida relazione interpersonale.

 

  • Le fasi della mediazione Penale
  • Invio della Magistratura all’ufficio di Mediazione Penale per la valutazione della fattibilità del percorso
  • raccolta dati delle parti al fine di effettuare un primo contatto (nominativo vittima, indirizzo ed eventuale contatto telefonico)
  • stesura ed invio della lettera alla vittima per valutarne la disponibilità, cui segue una telefonata; la lettera contiene la descrizione del servizio ed un eventuale invito a riferire al suo avvocato i contenuti. Nel caso di minori viene indirizzata anche ai genitori
  • fissazione di un colloquio preliminare con il reo; il colloquio si svolge alla presenza di due mediatori. In questo contesto si affronta l’accaduto dal punto di vista del minore dando voce ai suoi vissuti e alle sue emozioni, valutando insieme la possibilità di incontrare la vittima. Si evidenzia come i mediatori siano a conoscenza solo dei titoli di reato e di una descrizione sommaria dell’accaduto al fine di non confondere i piani del racconto emozionale con quello della verità giuridica. E’ molto importante dare voce ai protagonisti.
  • Nel caso di disponibilità si procede al colloquio con la vittima, la quale, analogamente al reo incontrerà due mediatori e si procederà anche in questo caso all’ascolto del racconto e dei vissuti. Si valuterà insieme la disponibilità a incontrare il reo nella mediazione vera e propria. In questo caso saranno altri mediatori che non hanno effettuato i colloqui preliminari (insieme al mediatore referente del caso che segue tutto il percorso) – . Particolare attenzione viene posta nel caso di vittima minorenne.
  • nella Mediazione Vittima-Reo viene data voce alla parti senza sovrapporsi, cercando di andare al motivo del conflitto, della frattura, e dare modo di esprimere i loro sentimenti; è molto importante il rispetto di tutte le persone presenti nella stanza per evitare che il reo diventi vittima o che la vittima si senta nuovamente minacciata.
  • se le parti manifestano un riavvicinamento, una possibilità di incontro, i mediatori possono chiedere un gesto che sancisca tale nuova condizione come ad es. una stretta di mano, una lettera, un gesto riparatore, o semplicemente una dichiarazione congiunta. In questo caso si può parlare di “mediazione effettuata” e si darà comunicazione in tal senso alla magistratura inviante. In caso di rifiuto di una delle parti ad incontrare l’altro si comunica “mediazione non effettuata” senza specificare chi ha deciso di non aderire per non limitare la libertà di adesione, e non pregiudicare il percorso penale del reo. In caso di mancato riconoscimento, ossia di mancato “incontro” durante la mediazione si comunicherà la “mediazione effettuata con esito negativo”

 

  • A cosa serve la mediazione penale?

La mediazione penale è una forma di giustizia ripartiva che restituisce centralità alla vittima, valorizzandola e restituendo ad essa voce e ruolo attivo.

 

  • Come si avvia un percorso di mediazione penale?

La mediazione penale viene disposta dai competenti organi giudiziari ai quali va restituito l’esito del percorso di mediazione

 

  • Dove si realizza la mediazione penale?

La sede naturale è rappresentata dall’USSM, che esercita una funzione di coordinamento.

 

  • Chi sono gli operatori coinvolti nella mediazione ?

La mediazione penale viene esercitata da mediatori formati, provenienti dal pubblico o dal privato sociale, che assumono  un ruolo di terzietà e hanno il compito di facilitare il processo relazionale tra le parti .

 

  • Quando si avvia la mediazione penale?

Sotto il profilo processuale la fase di avvio è rappresentata dalla sospensione del processo per  Messa Alla Prova.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scheda a cura del Dott. Gianluca Anzalone

  1. A chi sono rivolti i percorsi di formazione professionale?

La Regione Siciliana, nell’ambito dei vari Assessorati, programma e finanzia corsi di Formazione Professionale gratuiti per giovani e adulti in età lavorativa, immigrati con relativo permesso di soggiorno e, talvolta, per categorie di soggetti appartenenti a fasce svantaggiate, purché siano residenti o domiciliati nella Regione Siciliana.  Per poter accedere ai corsi gratuiti occorre possedere al momento dell’iscrizione determinati requisiti come l’età, il titolo di studio, lo stato occupazionale ed altri requisiti oggettivi, che possono variare a seconda dell’Avviso Pubblico, ma che sono sempre esplicitati al suo interno.

 

  1. Perché sono utili i percorsi di Formazione Professionale?

La formazione Professionale mira all’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e abilità tecnico professionali afferenti a Qualifiche e Specializzazioni rientranti nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana istituito con Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 e riconosciute nel quadro europeo delle qualifiche (EQF).

I percorsi di formazione professionale possono essere erogati in regime finanziato, cioè a valere su un Bando o Avviso Pubblico o in regime autofinanziato, cioè a pagamento da parte dei discenti. In entrambi i casi devono essere autorizzati dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale e vengono erogati da Enti di Formazione Professionali accreditati ai sensi delle Disposizioni 2015 per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale della Regione Siciliana.

Le caratteristiche dei percorsi formativi, in termini di durata, conoscenze essenziali, abilità minime, attività e competenze, sono normati dal suddetto Repertorio delle qualificazioni e rappresentano un’opportunità strategica per collocarsi nel mondo del lavoro.

L’articolazione modulare dei percorsi formativi, infatti, prevede attività in aula, in laboratorio e in azienda con percorsi di stage o tirocini extracurricolari, che consentono agli allievi di sperimentare sul posto di lavoro le conoscenze e competenze apprese.

Il percorso formativo si conclude con un esame finale e il rilascio del Certificato di Qualifica professionale (II o III EQF) o di Specializzazione (IV o V EQF)

 

  1. Esistono dei percorsi per poter conseguire la licenza media?

Il C.P.I.A Catania 1 – Centro Provinciale per L’istruzione degli Adulti – organizza sul territorio provinciale Corsi di Scuola Media per italiani e per stranieri non occupati e occupati.

 

  1. C’è un periodo dell’anno in cui iniziano i corsi di formazione?

I corsi di formazione programmati e finanziati dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale possono iniziare in qualsiasi periodo dell’anno, a seconda delle tempistiche dettate dai vari Avvisi Pubblici.

Le date di iscrizione e di avvio dei corsi sono decise dagli Enti di Formazione che organizzano le attività formative, per questo per essere sempre informati è necessario consultare con assiduità i siti internet degli Enti o rivolgersi direttamente ai loro uffici preposti.

 

  1. Ci sono dei corsi di Formazione Professionale con rimborso spese e indennità giornaliera?

Solitamente ai beneficiari viene riconosciuta un’indennità giornaliera, un rimborso spese viaggi e il materiale didattico documentato se previsto nel bando di riferimento.

 

  1. Nei corsi di formazione la presenza è sempre obbligatoria?

Solitamente i corsisti devono frequentare almeno il 70% delle attività didattiche e di stage per essere ammessi agli esami di qualifica/Specializzazione.

 

  1. Cos’è il Programma Garanzia Giovani?

Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutare ad entrare nel mondo del lavoro valorizzando le attitudini del beneficiario e il percorso formativo e professionale.

Le misure previste a livello nazionale e regionale offrono opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro in un’ottica di collaborazione tra i diversi attori pubblici e privati.

 

  1. Come posso venire a conoscenza dei corsi di formazione?

Attraverso il Centro per l’Impiego, le Agenzie per il Lavoro, gli Enti di Formazione, gli Sportelli di Orientamento, i Patronati e i CAF, i siti web.

 

  1. Link utili

 

9.1 Dipartimento Dell’istruzione E Della Formazione Professionale

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione

 

9.2 Garanzia Giovani

https://garanziagiovani.ciapiweb.org/Account/FAQ

 

9.3 Centro Per L’impiego Catania

https://silavora.it/centro-per-limpiego-di-catania/

 

9.4 Avvisi e Bandi

https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi

AMBITO LAVORO

Scheda a cura della Dott.ssa Daniela Vento

  • Cosa fare se un cittadino extra-UE desidera fare ingresso in Italia per motivi di lavoro?

Il numero degli stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro è determinato dai cosiddetti “decreti flussi”, specifici provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei decreti sono previste delle quote numeriche di lavoratori ammessi all’ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro subordinato e/o stagionale e/o autonomo nel corso dell’anno, e possono indicare quote numeriche generiche, oppure precisare il tipo di lavoratore o, ancora, prevedere quote specifiche di lavoratori provenienti da un determinato paese; generalmente, presuppongono che il lavoratore non sia già in Italia, e che venga dunque “chiamato” dal datore di lavoro che richiede una autorizzazione all’assunzione. Le quote vengono ripartite in base alle aree regionali e provinciali.

Quando i decreti flussi non vengono emanati, oppure quando i posti previsti sono esauriti, è impossibile entrare in Italia in maniera regolare per lavoro, tranne precise eccezioni (art. 27 del T.U. Immigrazione).

 

1.1 – Qual è la procedura per entrare in Italia col “decreto flussi”?

La procedura per entrare in Italia con il decreto flussi è ormai gestita per via telematica, e può essere eseguita in maniera autonoma dal datore di lavoro che intenda assumere, oppure è possibile usufruire del supporto di patronati abilitati a svolgere tutta la pratica.

Il datore di lavoro, in possesso delle informazioni/dati relativi al lavoratore e alla natura del rapporto di lavoro che intende avviare (dati anagrafici e documenti di identità, tipo contratto di lavoro, orario, inquadramento, eventuali documenti relativi all’alloggio), deve registrarsi sul sito del Ministero dell’Interno.

A registrazione effettuata, dovrà compilare ed inoltrare un modulo specifico relativo al tipo di ingresso per lavoro che lo interessa. Solitamente il decreto flussi stabilisce una data e un orario preciso, denominato “click day”, a partire dal quale le domande possono essere inviate; le istanze inoltrate saranno valutate in ordine cronologico.

Se la domanda rientra nelle quote, il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per depositare la documentazione. Se la domanda viene accolta verrà emessa l’autorizzazione, il cosiddetto “nulla osta all’ingresso”.

LINK  utili

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2

http://www.prefettura.it/catania/contenuti/Sportello_unico_immigrazione_catania-4052.htm

 

  • Cosa deve fare il lavoratore dopo aver ottenuto il nulla osta?

Il lavoratore, ottenuto il nulla osta all’ingresso, dovrà, entro i 90 giorni successivi, richiedere il visto di ingresso all’autorità consolare italiana nel paese di origine e, secondo la normativa in tema di ingresso e soggiorno, entrato in Italia, avrà 8 giorni di tempo per richiedere il permesso di soggiorno alla Questura dell’area in cui andrà a lavorare; nella realtà ogni decreto flussi prevede diverse modalità di registrazione del lavoratore straniero una volta giunto in Italia. In concreto tale registrazione avviene su appuntamento allo Sportello Unico Immigrazione competente per la zona di assunzione. L’appuntamento può essere richiesto via mail (immigrazione.prefct@pec.interno.it), o essere addirittura già trasmesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione a seconda della tipologia di ingresso. In tale occasione viene fatto firmare l’Accordo di Integrazione (gli unici lavoratori esentati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi).

 

  1. Cosa accade se il datore di lavoro diventa indisponibile durante la procedura di ingresso del lavoratore?

Se l’indisponibilità del datore di lavoro si esplicita ancor prima del rilascio del nulla osta, la domanda decade, e conseguentemente il lavoratore non potrà fare ingresso in Italia Se l’indisponibilità del datore di lavoro avviene dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso in Italia del lavoratore, il lavoratore, con il supporto di un legale (solitamente tramite sindacato), potrebbe ottenere, a seconda dei casi, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

 

  1. Quali sono i permessi di soggiorno che consentono di lavorare?

È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso.  I permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo, attesa occupazione, motivi familiari permettono di svolgere qualunque attività lavorativa; al momento del rinnovo è rilasciato permesso per la reale attività svolta, senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi. Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. La procedura per richiedere la conversione è telematica.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore extracomunitario che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Ha una validità pari alla durata dell’offerta di lavoro, e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato, e non superiore a due anni per tempo indeterminato, è sempre rinnovabile alla scadenza e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Il datore di lavoro, come già specificato, per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione, nell’ambito delle specifiche quote d’ingresso per lavoro stabilite dal Governo con i Decreti flussi.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente l’assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale, essenzialmente legate all’agricoltura o al turismo.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

Ha una durata non inferiore a venti giorni, e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale pluriennale ?

Se il cittadino straniero dimostra di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito, per prestare lavoro stagionale, può ottenere il rilascio, fino a tre annualità, del permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dell’interessato che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro pluriennale rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Per gli ingressi in Italia successivi al primo il lavoratore, regolarmente assunto, può effettuare un nuovo ingresso sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo?

L’ingresso per lavoro autonomo del cittadino straniero è ammesso sempre nell’ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi. Per ottenerlo, l’interessato deve munirsi del nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio, con attestazione dei parametri economici necessari, nonché dal competente Ordine professionale, qualora si tratti di una professione regolamentata, quindi del nulla osta rilasciato dalla Questura.

Solo successivamente il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine. Entrato in Italia il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l’invio del kit postale. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato per la durata di due anni, e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in presenza dei requisiti. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero lavoratore autonomo risulta disoccupato, può richiedere il permesso per “attesa occupazione”.

In passato le quote per lavoro autonomo non specificavano la tipologia di lavoratori/imprenditori ammessi all’ingresso, mentre nel decreto flussi 2018 è stata prevista l’apertura di quote solo per alcune tipi di figure professionali e/o imprenditoriali.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di “Attesa occupazione”?

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato dalla Questura per una durata non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo (se superiore all’anno) della prestazione di sostegno al reddito.

Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al richiedente che ha ottenuto il ricongiungimento familiare.

Il cittadino straniero presente in Italia deve presentare specifica richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, e dimostrare di disporre di reddito e di alloggio adeguato per sé e per i propri familiari.

Tale permesso di soggiorno consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo; inoltre al compimento del 18° anno di età del figlio tale permesso può essere, per questi, convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per studio o per residenza elettiva.

 

  1. Come ottenere il permesso di soggiorno per studio, tirocinio e formazione professionale?

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio, così come quello per formazione professionale, consente una prestazione di lavoro subordinato con un limite annuale temporale (espresso in ore). Nel rispetto di tale limite è permesso agli studenti stranieri di svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative o altre attività di lavoro autonomo.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito: –  in permesso per lavoro, nei limiti delle quote d’ingresso disponibili, nel caso in cui lo studente abbia una proposta di assunzione;  – in permesso per lavoro, al di fuori delle quote, nel caso in cui il cittadino straniero abbia conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

– Lo studente che consegue il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o un Master di I o II livello, attestato o diploma di perfezionamento può richiedere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, nel caso in cui non abbia un’attività lavorativa, oppure, in presenza di proposta di assunzione, convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

  1. Quali categorie di lavoratori possono fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (art. 27)?

I lavoratori che rientrano in speciali categorie previste dall’art. 27 del T. U. Immigrazione, possono entrare in Italia senza bisogno che venga emanato un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi.

LINK utili per conoscere le categorie dei lavoratori previste dall’art. 27 del T.U. Immigrazione:

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/ingresso-lavoro-casi-particolari-art-27-

 

  1. Quali sono le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro?

In caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati devono effettuare le comunicazioni obbligatorie (CO) in via telematica.

A partire dal novembre 2011 è attivo un nuovo sistema telematico tramite modello UNILAV, che sostituisce le vecchie comunicazioni che le aziende inoltravano ai Centri per l’Impiego, all’INPS, all’INAIL e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Con il nuovo sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie (CO) non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.

 

  1. Quando inviare telematicamente il modulo?

Il Modulo UNILAV deve essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente l’assunzione.

 

  1. Quali documenti sono necessari per l’assunzione del lavoratore?

Ai fini dell’assunzione è necessario produrre:

-un documento d’identità in corso di validità (passaporto del paese d’origine o carta identità italiana o UE);

– permesso di soggiorno valido o, se in fase di rinnovo, vecchio permesso e ricevuta richiesta rinnovo;

– codice fiscale.

 

  1. Si può lavorare con la ricevuta del primo rilascio del permesso di soggiorno?

Sì, come previsto dall’art. 5 c.9 bis del T. U. Immigrazione, è possibile lavorare in attesa di rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

 

  1. Si può lavorare con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?

Sì, è possibile essere assunti e lavorare se il lavoratore è in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo.

 

  1. Si può lavorare con la ricevuta di conversione del permesso di soggiorno?

Sì, è possibile lavorare nel periodo in cui è stata richiesta la conversione del permesso, ma a condizione che, sia il permesso precedente, sia quello che si richiede, consentano lo svolgimento di attività lavorativa.

 

  1. Chi ha accesso al pubblico impiego?

Oltre ai cittadini italiani possono partecipare ai concorsi pubblici, per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, e fatta salva la necessaria conoscenza della lingua italiana, anche:

– i cittadini comunitari ed i loro familiari regolarmente soggiornanti;

– i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– i titolari di permesso per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria).

Le posizioni di lavoro pubblico che comportino lo svolgimento diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale restano riservate ai cittadini italiani (esempi: dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, funzionari di alcuni ministeri).

 

  1. Cosa può fare un cittadino extra-UE, già in Italia, in cerca di occupazione?

Il lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante può accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro a parità di condizioni e requisiti rispetto al lavoratore italiano, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.

Se in possesso di documenti regolari, può rivolgersi alla rete dei Centri per l’Impiego e delle agenzie private che operano sul territorio per ottenere informazioni, accedere ad opportunità ed incentivi, partecipare ad attività formative utili ad acquisire/rafforzare le competenze spendibili sul mercato del lavoro.

LINK utili per conoscere i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro che operano sul territorio di tuo interesse:

https://www.anpal.gov.it/cerca-sportello?p_p_id=ricercasportelloapplication_INSTANCE_Wapip1ENCLk6&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ricercasportelloapplication_INSTANCE_Wapip1ENCLk6_javax.portlet.action=setAttributes&p_auth=hIeoHlGn&p_p_lifecycle=0

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Struttura/PIR_AreeeServiziSEDE/PIR_Servizio12CentroPerlImpiegodiCatania

 

  1. Quale documentazione necessita per accedere ai servizi per l’Impiego?

Per accedere ai servizi dei Centri per l’Impiego il cittadino non comunitario deve fornire la seguente documentazione:

–  Codice Fiscale (ai fini dell’iscrizione vale anche il Codice Fiscale provvisorio numerico, di 11 cifre, rilasciato ai richiedenti protezione internazionale)

– Documento di Identità (il lavoratore non comunitario deve possedere, al pari dei lavoratori italiani e comunitari, un documento che ne attesti l’identità, come Carta di Identità, Passaporto o Patente di Guida)

– Titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa (ai soli richiedenti protezione internazionale basta essere in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di protezione)

[1] Per questa parte si veda anche Ambito A – Ingresso e Soggiorno

 

VADEMECUM

L’ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA

ACCESSO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE/REGIONALE

CHI

  • Stranieri non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti.
  • Stranieri non appartenenti all’Unione europea senza permesso di soggiorno.
  • Cittadini appartenenti all’Unione europea.

COME

  • Iscrizione obbligatoria
  • Iscrizione volontaria
  • Codice STP (stranieri non appartenenti all’Unione europea senza permesso di soggiorno)
  • Contratto di assicurazione sanitaria
  • TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia)
  • Codice ENI (cittadini appartenenti all’Unione europea, soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione del diritto di soggiorno)

STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CHI

L’obbligo dell’iscrizione al SSN/SSR vige per le seguenti categorie di stranieri non comunitari (D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286):

  • cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento
  • cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per attesa occupazione, per motivi familiari, per richiesta di asilo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per protezione speciale, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per calamità, per atti di particolare valore civile

Facendo riferimento al Testo Unico Immigrazione (art. 34, comma 1), sussistono, oltre a quelli già citati, altri motivi che determinano l’iscrizione obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri non comunitari:

  • possessori di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
  • attesa di occupazione
  • attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro cha hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)
  • minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
  • genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore
  • donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio
  • motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
  • detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno
  • permessi per motivi di giustizia
  • motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)
  • status di apolide
  • motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
  • residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
  • motivi di salute/protezione speciale (si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o casi speciali rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale.

In tutti i casi sopraindicati, l’obbligo di iscrizione al SSN/SSR si estende ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
NOTA:
Le norme attualmente in vigore (art. 34 del D.Lgs. n. 286/98 e circolare Ministero della salute n. 5 del 24 marzo 2000) affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste dei Centri per l’impiego, nel rispetto della legislazione del lavoro, determina il diritto all’iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l’iscrizione obbligatoria.

COME
Per iscriversi al SSR lo straniero regolarmente soggiornante deve presentare agli uffici preposti i seguenti documenti:
Per coloro in possesso di Pds in corso di validità

  • Copia del Pds (autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di Permesso di soggiorno elettronico)
  • Documento di identità
  • Codice fiscale (autocertificazione)
  • Residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora come da PDS
  • Iscrizione al Centro per l’impiego (se disoccupato)

Durata dell’iscrizione
Dalla data di ingresso fino alla scadenza del Pds; estesa ai familiari a carico

NOTA:
Nel caso in cui la persona sia in attesa del rinnovo del PDS deve presentare la ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del soggiorno (anche ricevuta postale), congiuntamente al documento di identità, al codice fiscale e alla dichiarazione di residenza (autocertificazione) o di effettiva dimora.

Casi Specifici
Attesa Adozione/Affidamento

  • Documento di identità del genitore
  • Codice Fiscale del minore
  • Stato di famiglia (autocertificazione)
  • Documento attestante affido o adozione / stato di famiglia

Durata dell’iscrizione
Dalla data di ingresso in Italia, iscrizione a tempo indeterminato

Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare

  • Documento di identità
  • Copia documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare

Durata dell’iscrizione
Iscrizione temporanea fino alla presentazione del Pds

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Carta di soggiorno permanente per “familiare di cittadino dell’Unione”

  • Permesso di soggiorno CE o ricevuta di richiesta di rilascio
  • Codice Fiscale
  • Residenza (autocertificazione)

Durata dell’iscrizione
Iscrizione a tempo indeterminato, da estendere ai familiari a carico
Detenuti / Detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena (con o senza permesso di soggiorno)

  • Attestazione dell’Istituto penitenziario o provvedimento dell’autorità giudiziaria
  • Codice fiscale

Durata dell’iscrizione
Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena

Minori soggiornanti per recupero psicofisico

  • Documentazione attestante l’affido temporaneo nell’ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea
  • Documento di identità
  • Residenza (autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora

Durata dell’iscrizione
Iscrizione per la durata dell’affido

DOVE
L’ente preposto all’iscrizione al SSR è l’Azienda Sanitaria locale del territorio in cui la persona straniera ha la residenza o l’effettiva dimora.
L’Ufficio ASP Catania a cui fare riferimento per l’iscrizione al SSR si trova in Viale Fleming, 24 – Edificio A (ex Ospedale S. Luigi).

QUANDO
da Lunedì a Venerdì
08:30-12:30
Martedì
15:30-17:30
Attualmente, nel rispetto delle norme anti Covid-19, le richieste, il disbrigo delle pratiche e tutte le operazioni di sportello si effettuano in modalità back office, inviando la documentazione al seguente indirizzo email: sceltaerevoca.cat@aspct.it.

STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO (STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI): SOLO CURE URGENTI, ESSENZIALI/CONTINUATIVE

CHI
La Costituzione italiana sancisce la tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32). Gli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno hanno, pertanto, diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, nonché alle cure essenziali/continuative.
Lo strumento che permette l’applicazione del diritto all’assistenza sanitaria per questa categoria di stranieri di norma non iscrivibili al SSN/SSR è il codice STP (STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI). Il codice STP è composto da 16 caratteri e serve a identificare la persona straniera anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate. Il rilascio del codice STP può avvenire anche in assenza di passaporto o di altri documenti (es. codice fiscale), a seguito di una dichiarazione da parte del cittadino straniero dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza.
Il codice STP è riconosciuto su tutto il territorio nazionale e ha una validità di sei mesi, rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

NOTA:
Sono da considerare cure urgenti, le prestazioni che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Sono da considerare cure essenziali le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche che riguardano patologie non pericolose nell’immediato ma che potrebbero cronicizzarsi nel tempo arrecando un grave danno o rischio alla vita della persona. In linea con il principio dell’essenzialità, sono garantite allo straniero temporaneamente presente le seguenti cure:
1. tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane (Legge 405/1975, Legge 194/1978, DM Ministero della Sanità, 6 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni – Decreto sostituito dal DM Ministero della Sanità, 10 settembre 1998);
2. tutela della salute del minore (Convenzione ONU, 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176/1991);
3. vaccinazioni previste dai piani sanitari;
4. profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
5. Prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV.

Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere esplicitato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni.

COME
Il codice STP è rilasciato dalle Aziende sanitarie locali, all’atto della richiesta di cure oppure su richiesta specifica dell’interessato.
É sufficiente che la persona fornisca le proprie generalità (nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità), qualora non possa esibire un documento di identificazione.
Per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket), attraverso il codice STP le prestazioni sanitarie essenziali vengono erogate a parità di condizioni con il cittadino italiano.

DOVE
La struttura preposta al rilascio dei codici STP è l’Ufficio Territoriale Stranieri, situato in Via Sardo n.20.

QUANDO
Il servizio viene erogato dal Lunedì al Venerdì , dalle ore 8:30 alle ore 12:30; il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore18:30.

STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN/SSR
CHI
I cittadini stranieri, che non rientrano tra quelle categorie che hanno l’obbligo di iscrizione al SSR, dotati di permesso di soggiorno con validità superiore ai tre mesi, sono tenuti a tutelare la loro salute e quella della collettività mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale. Di seguito si elencano i motivi del soggiorno che consentono l’iscrizione volontaria al SSR:

  • soggiornanti per motivi di studio
  • collocati alla pari
  • residenza elettiva
  • personale religioso
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR.

COME
L’iscrizione volontaria al SSR comporta la corresponsione di un importo di €387, 34; l’iscrizione è valida anche per i familiari a carico e fa riferimento all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno.
Per coloro che si trovano senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, l’importo è di € 149,77.
Lo straniero iscritto volontariamente al SSR è tenuto a comunicare alla ASP il cambio di residenza o di effettiva dimora.

DOVE
L’importo per l’iscrizione volontaria deve essere versato tramite conto corrente postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia autonoma.

NON ISCRIVIBILI AL SSN/SSR

CHI
Gli stranieri, non europei, che soggiornano sul territorio nazionale per un periodo inferiore ai tre mesi non possono iscriversi volontariamente al SSN/SSR, né rientrano tra le categorie per le quali è prevista l’iscrizione obbligatoria.

COME
Per questi cittadini è prevista l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti e di elezione. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle province autonome; in caso di prestazioni rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell’interno.

STRANIERI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CHI
I cittadini stranieri comunitari che soggiornano nel territorio nazionale per una durata superiore a tre mesi, trovandosi in una delle seguenti condizioni, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria:

  • lavoratore con contratto di lavoro subordinato stagionale o a tempo determinato
  • lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • lavoratore autonomo
  • lavoratore distaccato, o familiare di lavoratore distaccato con esso residente, titolare del Formulario europeo per l’assistenza sanitaria
  • lavoratore frontaliero, titolare del Formulario europeo
  • familiare di disoccupato titolare del Formulario europeo
  • richiedente la pensione, o familiare del richiedente la pensione, titolare del Formulario europeo
  • pensionato, o familiare di pensionato, titolare del Formulario europeo
  • familiare di lavoratore, titolare del Formulario europeo
  • cittadino UE NON titolare di Formulario europeo e familiare, anche a carico, di cittadino UE lavoratore subordinato o autonomo
  • cittadino UE familiare a carico di cittadino italiano
  • cittadino UE genitore di minore italiano
  • cittadino UE disoccupato involontario che ha lavorato per più di 1 anno in Italia
  • cittadino UE disoccupato involontario che ha lavorato, nell’ultimo anno, per meno di 12 mesi in Italia
  • cittadino UE disoccupato involontario iscritto a un corso di formazione professionale
  • cittadino UE ex lavoratore subordinato o autonomo temporaneamente inabile per malattia o infortunio NON titolare del Formulario europeo
  • cittadino UE iscritto alle liste di mobilità
  • studente titolare del Formulario europeo
  • titolare di attestazione di soggiorno permanente
  • vittima soggetta a tratta o ridotta in schiavitù ammessa a un programma di protezione sociale
  • cittadino UE detenuto o in semilibertà o soggetto a misure alternative alla pena
  • cittadino minore UE non accompagnato affidato a istituto o famiglia

NOTA:
I cittadini stranieri comunitari, soggiornanti nel territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi, hanno parità di trattamento con i cittadini italiani ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

COME
Il cittadino straniero comunitario deve rivolgersi all’ASP territorialmente competente esibendo la seguente documentazione di base:

  • Documento di identità
  • Copia del contratto di lavoro registrato INPS
  • Codice fiscale
  • Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza

Documentazione aggiuntiva per casi specifici
+ certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale (lavoratore autonomo)
+ Dichiarazione di apertura partita I.V.A. o apertura posizione Inps (lavoratore autonomo)
+ Formulario europeo (lavoratore distaccato, frontaliero, familiare di disoccupato, pensionato, cittadino UE familiare di lavoratore
+ certificato di matrimonio o certificato di nascita per i figli (Autocertificazione) o certificazione di familiare a carico (Cittadino UE NON titolare di Formulario europeo e familiare, anche a carico, di cittadino UE lavoratore subordinato o autonomo
+ certificato di nascita del figlio (cittadino UE genitore di minore italiano)

NOTA:
A seguito dell’iscrizione al SSR verrà emesso un tesserino plastificato che ha la funzione di tessera sanitaria/TEAM. La parte anteriore del tesserino (TS) si utilizza sul territorio nazionale, la parte posteriore (TEAM) è valida nei paesi europei, in Svizzera e nei paesi che appartengono allo spazio economico europeo (SEE).
La TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) ha una validità di 5 anni, consente di fruire di prestazioni sanitarie e di accedere direttamente ai servizi sanitari alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

DOVE
L’ente preposto all’iscrizione al SSR è l’Azienda sanitaria locale del territorio in cui la persona straniera ha la residenza o la dichiarazione di effettiva dimora.
L’Ufficio ASP Catania a cui fare riferimento per l’iscrizione al SSR si trova in Viale Fleming, 24 – Edificio A (ex Ospedale S. Luigi) – Catania.

QUANDO
da Lunedì a Venerdì
08:30-12:30
Martedì
15:30-17:30
Attualmente, nel rispetto delle norme anti Covid-19, le richieste, il disbrigo delle pratiche e tutte le operazioni di sportello si effettuano in modalità back office, inviando la documentazione al seguente indirizzo email: sceltaerevoca.cat@aspct.it.

ISCRIZIONE VOLONTARIA

CHI
Hanno accesso all’iscrizione volontaria le seguenti categorie di stranieri comunitari che risultino privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza:

  • cittadino UE collocato alla pari (iscrizione personale)
  • cittadino UE collocato alla pari con familiare a carico (estensione dell’iscrizione al familiare)
  • cittadino UE studente iscritto presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e NON titolare di Formulario europeo E106/S1 o SED S072 o di tessera TEAM (iscrizione personale)
  • cittadino UE studente iscritto presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e NON titolare di Formulario europeo E106/S1 o SED S072 o di tessera TEAM, con familiare a carico (estensione dell’iscrizione al familiare)
  • cittadino UE che dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato (iscrizione personale con estensione al familiare)

COME
Il cittadino straniero comunitario deve rivolgersi all’ASP territorialmente
competente esibendo la seguente documentazione di base:

  • Documento di identità
  • Codice fiscale
  • Residenza (Autocertificazione)

+

Cittadino UE collocato alla pari
Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di € 219,49

Cittadino UE collocato alla pari con familiare a carico
Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di € 387,34 (estensione dell’iscrizione al familiare)

Cittadino UE studente iscritto presso un Istituto pubblico o privato
Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di € 149,77

DOVE
L’ente preposto all’iscrizione al SSR è l’Azienda sanitaria locale del territorio in cui la persona straniera ha la residenza o l’effettiva dimora.
L’Ufficio ASP Catania a cui fare riferimento, di norma, per l’iscrizione al SSR si trova in Viale Fleming, 24 – Edificio A (ex Ospedale S. Luigi) – Catania.

QUANDO
da Lunedì a Venerdì
08:30-12:30
Martedì
15:30-17:30
Attualmente, nel rispetto delle norme anti Covid-19, le richieste, il disbrigo delle pratiche e tutte le operazioni di sportello si effettuano in modalità back office, inviando la documentazione al seguente indirizzo email: sceltaerevoca.cat@aspct.it.

STRANIERI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA E NON RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE: CURE URGENTI ED ESSENZIALI

CHI
I cittadini comunitari, sprovvisti di copertura sanitaria nel loro stato di origine, non residenti nel territorio nazionale e in condizione di indigenza hanno diritto a ricevere cure urgenti ed essenziali mediante l’attribuzione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).
Il codice ha una durata semestrale, è rinnovabile per altri 6 mesi e ha validità soltanto sul territorio della Regione.

NOTA:
Il codice ENI garantisce:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
c) le vaccinazioni
d) gli interventi di profilassi internazionale
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
f ) la cura, la prevenzione e la riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

COME

Per il rilascio della tessera ENI il cittadino comunitario deve esibire all’ufficio di competenza la seguente documentazione:

  • documento di identità
  • dichiarazione di domicilio nel territorio regionale
  • dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti
  • dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
  • sottoscrizione della dichiarazione di indigenza

DOVE
La struttura preposta al rilascio dei codici ENI è l’Ufficio Territoriale Stranieri, situato in Via Sardo n.20.

NOTA:
Si specifica che ASP Catania rilascia il codice ENI esclusivamente a minori in età pediatrica, o soltanto in casi di particolare necessità della persona indigente.
In virtù delle fonti di rango internazionale quali la Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20-11-1989 (ratificata con legge n.176 del 27-05-1991), del decreto regionale (Assessorato della Salute; Accordo Stato-Regioni) n. 1791 del 26- 09- 2013 e del decreto assessoriale Regione Sicilia n.326 del 2014 “ Assistenza sanitaria stranieri – Procedure iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dei minori stranieri extra – comunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI”, è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale per tutti i minori stranieri presenti sul territorio senza alcuna distinzione rispetto al loro status giuridico.

QUANDO
Il servizio viene erogato dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore18:30.

MINORI STRANIERI
ACCOMPAGNATI: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CHI
Nota:
Per minore straniero accompagnato si intende il minore soggiornante in Italia con uno o entrambi i genitori, o eventualmente affidato a terzi con provvedimento formale dell’Autorità Giudiziaria.

I minori stranieri (fino al 18° anno di età) presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN/SSR e al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, a prescindere dal possesso del permesso dl soggiorno.
Tutti i minori stranieri – con o senza genitori – hanno pertanto diritto alle cure sanitarie a parità di condizioni e modalità del minore italiano.
Minori titolari di codice STP/ENI
La Regione Sicilia ha definito il percorso operativo che le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad adottare per tutelare la salute dei minori titolari di codice STP ed ENI, garantendone l’iscrizione al SSR fino al compimento del 14 anno di età. Per questi minori, considerati vulnerabili, è prevista l’iscrizione obbligatoria al SSR.
Per quanto concerne i minori, figli di comunitari sprovvisti di TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, non iscrivibili all’anagrafe e dunque privi di requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN/SSR, l’assistenza sanitaria segue un differente iter burocratico attraverso l’assegnazione del codice ENI.

COME
Per l’iscrizione obbligatoria al SSR occorre recarsi agli uffici dell’anagrafe aziendale.
I minori possessori di codice STP devono presentare la seguente documentazione:

  • Autocertificazione di uno dei genitori
  • Codice STP del minore (in corso di validità)
  • Certificato di nascita del minore (se nato in Italia)

I minori possessori di codice ENI devono presentare la seguente documentazione:

  • Autocertificazione di uno dei genitori
  • Documento di identità di uno dei genitori
  • Certificato di nascita o documento del minore
  • Codice ENI del minore

Per la scelta del pediatra è necessario compilare un apposito modulo previsto per titolari di codice STP ed ENI; il rinnovo della scelta è vincolato al rinnovo dei codici in considerazione del carattere temporaneo della presenza nel territorio nazionale dell’assistito.

DOVE
Per i minori dotati di permesso di soggiorno è necessario recarsi presso la sede dell’anagrafe assistiti in Viale Fleming, 24 – Edificio A (ex Ospedale S. Luigi).
Per i possessori di codice STP/ENI l’iscrizione al SSR si effettua presso l’Ufficio Territoriale Stranieri, situato in Via Sardo n.20.

QUANDO
Ufficio Anagrafe, Viale Fleming:
da Lunedì a Venerdì
08:30-12:30
Martedì
15:30-17:30
Attualmente, nel rispetto delle norme anti Covid-19, le richieste, il disbrigo delle pratiche e tutte le operazioni di sportello si effettuano in modalità back office, inviando la documentazione al seguente indirizzo email: sceltaerevoca.cat@aspct.it.

Ufficio territoriale stranieri:
da Lunedì al Venerdì
08:30-12:30
Martedì e Giovedì
15:00-18:30

NON ACCOMPAGNATI: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CHI
Nota:
Per minore straniero non accompagnato si intende il minore non in possesso di cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che soggiorna in Italia senza i genitori o altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

I minori stranieri non accompagnati, anche prima di ottenere un permesso di soggiorno, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN/SSR a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale (dall’art.14, comma 1, Legge 7 aprile 2017, n.47). Non è pertanto necessaria la residenza né il permesso di soggiorno che deve essere rilasciato a ogni minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, su richiesta del tutore o attraverso il responsabile della struttura di accoglienza. In base alla tipologia del permesso di soggiorno, varia la durata e la modalità di rilasci/rinnovo. In alcuni casi, al fine del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessaria l’esibizione del passaporto o di altro documento di identità valido.

COME
L’affidatario del minore svolge le pratiche necessarie per l’iscrizione al SSN/SSR e per la richiesta di esenzione dal Ticket nei casi previsti. Per l’iscrizione al SSR è necessaria la seguente documentazione:

  • Permesso di soggiorno valido
  • Codice Fiscale
  • Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante

DOVE
Per l’iscrizione al SSR è necessario recarsi presso la sede dell’anagrafe assistiti in Viale Fleming, 24 – Edificio A (ex Ospedale S. Luigi).

QUANDO
Ufficio Anagrafe, Viale Fleming:
da Lunedì a Venerdì
08:30-12:30
Martedì
15:30-17:30
Attualmente, nel rispetto delle norme anti Covid-19, le richieste, il disbrigo delle pratiche e tutte le operazioni di sportello si effettuano in modalità back office, inviando la documentazione al seguente indirizzo email: sceltaerevoca.cat@aspct.it.

FONTI

“Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia”, n.49 del 31/10/2013;
“Attuale legislazione sanitaria italiana per gli immigrati irregolari e attuale fruibilità di tale legislazione a livello regionale”, Rapporto NAGA, 2019.
Decreto Regione Sicilia n.326 del 2014 “Assistenza sanitaria stranieri – Procedure iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dei minori stranieri extra – comunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI”
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_297_allegato.pdf;
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/vademecum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_dei_msna_def.pdf;
http://www.cestim.it/21salute.php
https://legale.savethechildren.it/94d48824-e83a-4706-946d-ed7e5b166cbf/

L’ACCESSO ALL’ASSISTENZA PSCHIATRICA E PSICOLOGICA
CHI
Servizio Psicologico – Sportello a bassa soglia (drop-in) – Progetto “Pro – Acess 2020″ – LHIVE Catania.
Sportello psicologico e/o psichiatrico rivolto ai migranti

COME
Accesso libero, non è necessaria prenotazione oppure chiamare al fisso 095/551017 o al cellulare del servizio 3755007312

DOVE
Associazione LHIVE Catania – Via Finocchiaro Aprile, 160 – Catania

ADULTI E MINORI STRANIERI
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento Salute Mentale
Nucleo Operativo di Psichiatria Transculturale

Il servizio svolge le seguenti attività:

  • Attività clinica
  • Attività ambulatoriale
  • Attività di consulenza etnopsichiatrica ospedaliera
  • Interventi di psicologia clinica e sostegno psicologico
  • Consulenza etnopsichiatrica alle Istituzioni Pubbliche e alle Associazioni di Volontariato

Referente: Dott. A. Virgilio

COME
Chiamare ogni mattina dalle 12,30 alle 13 e prendere appuntamento col medico – Tel. 095 2542671

DOVE
Via Sardo, 20- 1° PIANO- Catania

QUANDO
Orario di ricevimento: martedì 15:00-19:00, mercoledì e giovedì 9:00-13:00

Centro Astalli – Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati
CHI
Sportello sanitario per orientamento servizi e visite specialistiche.
Servizio di orientamento e visite specialistiche rivolto ai migranti

COME
Chiamare al numero fisso 095 535064

DOVE
Via Tezzano 71, Catania

QUANDO
Giorni e orari di ricevimento: Giovedì o Venerdì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30

Centro Clinico Aleteia
CHI
Sportello psicologico e/o psichiatrico rivolto ai migranti

COME
Chiamare al numero fisso: 095 492945

DOVE
Via Gramsci 6, Acicastello, CT

QUANDO
Chiamare per concordare il giorno e l’orario di ricevimento

ACLI Catania
CHI
Sportello psicologico e/o psichiatrico rivolto ai migranti
Referente: dott.ssa Daniela Di Bella

COME
Per informazioni chiamare: 393/7208405 o mandare un email a
danieladibella3@gmail.com

DOVE
Acli Catania- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Corso Sicilia, 111 – 95131 Catania – Tel. 095 2503240
NOTA: Lo sportello viene attivato periodicamente in relazione alle disponibilità finanziarie

QUANDO
Si riceve per appuntamento

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – U.O.C. Medicina della Migrazione ed Emergenze Sanitarie
CHI
Servizio di Psicologia Transculturale
Referente. Dott. Renato Passalacqua

COME
Chiamare il numero 095 2542671

DOVE
Via Sardo n. 20 – Catania

QUANDO
Orario di ricevimento:
martedì 15:00-19:00,
mercoledì e giovedì 9:00-13:00

Centro Antiviolenza Thamaia
CHI
Servizio per donne migranti vittime di violenza

COME
Telefono e fax: 095 7223990
E-mail: centroantiviolenza@thamaia.org – N° Verde 1522

DOVE
Via Giuseppe Macherione, 14, 95127 Catania

QUANDO
Orari di ricevimento:
Lunedi – Mercoledì – Venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
Giovedì dalle 12:00 alle 16:00;

SERVIZIO di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLESCENZA

UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE DISTRETTO CATANIA 1
CHI
– Prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi e delle patologie neurologiche e psichiatriche dei bambini e degli adolescenti (cognitivi e di apprendimento, del linguaggio, emotive ecc…)
– Psicoterapia individuale e familiare
– Integrazione scolastica (L.104)

COME
Accesso Diretto Previa Prenotazione anche telefonica
Tel. 095/2545710
Fax 095/2540550

DOVE
Via Manzella, Catania

QUANDO
Da Lunedì a Venerdì:8,30/13,00
Lunedì e Giovedì:15,00/17.30

UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE DISTRETTO CATANIA 2
CHI
– Prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi e delle patologie neurologiche e psichiatriche dei bambini e degli adolescenti
– Psicoterapia individuale e familiare
– Integrazione scolastica (L.104)
– Valutazione e riabilitazione neuromotoria-Psicomotoria- logopedica

COME
Accesso Diretto Previa Prenotazione anche telefonica
Tel. 095/2545233
Fax 095/2545253

DOVE
Corso Italia 234, Catania

QUANDO
Da lunedì a venerdì:9,00/13,00
Lunedì e Giovedì: 15,00/18.30.

UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE DISTRETTO CATANIA 3
CHI
– Prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi e delle patologie neurologiche e psichiatriche dei bambini e degli adolescenti
– Psicoterapia individuale e familiare
– Integrazione scolastica (L.104)

COME
Accesso Diretto Previa Prenotazione anche telefonica
Tel. 095/25450721
Fax 095/ 2540551

DOVE
Via Manzella, Catania

QUANDO
Da lunedì a venerdì:8,30/13,00
Lunedì e Giovedì:15,00/17.30

L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE (WELFARE)
CONTRIBUTO-BONUS FIGLI ASSEGNAZIONE DI UN BONUS DI 1,000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO.
CHI
Il genitore o in caso di impedimento legale di quest’ultimo da uno dei soggetti esercenti la responsabilità parentale in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o comunitaria o, in caso di soggetto extracomunitario titolarità del permesso di soggiorno;
  • residenza nel territorio Regione Sicilia al momento del parto o adozione (per i titolari di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto);
  • nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
  • indicatore I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare del richiedente non superiore a € 3.000,00.

COME
La modulistica è reperibile presso il sito internet del Comune di Catania all’indirizzo http://www.comune.catania.it, sez. Avvisi, oppure, previo appuntamento presso i Centri Territoriali di appartenenza.
Documentazione* necessaria:

  • Domanda prestampata
  • Fotocopia del documento del richiedente
  • Attestato I.S.E.E.
  • Per i soggetti extracomunitari fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità
  • Copia dell’eventuale provvedimento di adozione

*La documentazione necessaria e/o i requisiti possono essere soggetti a cambiamenti.

DOVE
L’istanza per l’ottenimento del contributo potrà essere presentata presso P.O.
Centri Multizonali:
Centro Territoriale N. 1, sede via Dusmet, 141 – 095/7422630, 095/7422656.
Centro Territoriale N. 2, sede via Messina, 304 – 095/0938816
Centro Territoriale N. 3, sede via Frassati, 2 – 095/7504325, 095/81837331
Centro Territoriale N.4, sede via Leonardo Vigo, 43 – 095/8259927

QUANDO
In relazione all’apertura del bando. Consultare la sezione Avvisi al seguente link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi.

CONTRIBUTO SANITARIO
CHI
È un contributo economico in favore di nuclei familiari per la fornitura di farmaci, latte in polvere, protesi dentarie purché in possesso di preventivo ASP, e per il rimborso spese sostenute durante i ricoveri fuori dalla Sicilia.

COME
Modulistica reperibile presso P.O. Centri Multizonali.
Documentazione necessaria:

  • Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
  • Certificazione ISEE e DSU
  • Certificato Medico curante
  • Preventivo per chi fa richiesta di protesi dentarie

DOVE
La domanda del contributo sanitario può essere richiesta presso P.O. Centri Multizonali di appartenenza:
Centro Territoriale N. 1, sede via Dusmet, 141 – 095/7422630, 095/7422656.
Centro Territoriale N. 2, sede via Messina, 304 – 095/0938816
Centro Territoriale N. 3, sede via Frassati, 2 – 095/7504325, 095/81837331
Centro Territoriale N. 4, sede via Leonardo Vigo, 43 – 095/8259927

QUANDO
Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, in relazione alla disponibilità dei fondi.
N.B. Per accedere alla richiesta deve trascorrere almeno un anno dalla presentazione della precedente domanda.

ASILI NIDO COMUNALI
CHI
L’iscrizione all’asilo nido comunale del proprio figlio/a è possibile dai 3 mesi ai 3 anni di età del minore. L’istanza va presentata dal genitore o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

COME
La modulistica è presente sull’apposita sezione del sito del Comune di Catania al link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi
DOCUMENTI NDA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 in merito a: Stato di famiglia, nascita del bambino, luogo di residenza; Attività lavorativa svolta dai genitori o iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dal Centro per l’impiego di Catania; Bambino orfano, figlio di madre nubile, figlio di recluso, figlio di emigrato all’estero o in altre regioni;
2. Dichiarazione sostitutiva resa in forma notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il reddito lordo familiare, il non possesso di altri redditi e dei beni immobili oppure lo stato di disoccupazione;
3. per i bambini portatori di handicap, certificato rilasciato dalla AUSL competente territorialmente ovvero dichiarazione sul tipo di handicap;
4. Attestato di servizio comprovante l’orario di lavoro dei genitori e l’ubicazione della relativa sede ovvero dichiarazione sostitutiva;
5. Attestazione di eventuale malattia correlata ad alimenti o altra patologia cronica che comporti particolari livelli di assistenza. All’atto dell’immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto il certificato medico in cui viene esplicitato l’assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative all’inserimento), fotocopia della scheda di vaccinazione preventiva, qualora i genitori abbiano ritenuto di eseguire i vaccini ivi indicati;
6. Fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri.

DOVE
L’istanza viene presentata presso gli Uffici Asili Nido – Comune di Catania in Via Fiorita n°7/A.
Responsabile: Dott.ssa Giovanna Maria Amato
Tel. 09509376111
Fax: 09509376108/110

QUANDO
L’ammissione alla frequenza a tempo corto ( 7.30 – 14.00 ) oppure tempo lungo ( 7.30 – 18.30 ) nell’asilo nido comunale è relativa al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre e le domande devono essere presentate entro il 31 Ottobre dell’anno precedente. La graduatoria sarà formulata dal Comitato di Gestione dell’asilo nido entro il 30 Novembre.
Le domande che perverranno successivamente al 31 Ottobre potranno essere prese in considerazione compatibilmente ai posti disponibili.

CANONE DI LOCAZIONE
CHI
Chi è titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato e:
– avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);
– essere titolari, per l’anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato;
– presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori indicati da bando.

COME
Lo schema delle domande di ammissione è scaricabile dal link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi, ed è disponibile anche presso l’U.R.P. di P/za Duomo Palazzo degli Elefanti, le Municipalità, i Centri Sociali, e anche presso l’Ufficio Gestione Immobili di Edilizia Residenziale e non Residenziale Pubblica e Social Housing sito in P/za Spedini,5.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare ai rispettivi Comuni di residenza, a pena di decadenza dal beneficio, oltre alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione:
1)fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2)copia conforme del contratto di locazione debitamente registrato o copia fotostatica dello stesso con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3)ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F.23, anno (es.2018), ove dovuto;
4)attestazione ISE, riferita alla dichiarazione anno (es. 2019 su redditi anno 2018);
5)attestazione ISEE, riferita alla dichiarazione anno (es. 2019 – redditi 2018);
6) Codice I.B.A.N., per l’accreditamento del contributo.

DOVE
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio di protocollo generale sito in Piazza Duomo Palazzo degli Elefanti, a mezzo raccomandata postale, anche non statale, o tramite pec all’indirizzo comune.catania@pec.it entro e non oltre termine indicato nel bando (perentoriamente in giorni 30 della data di pubblicazione dello stesso).

QUANDO
In relazione alla pubblicazione del bando. Consultare la sezione Avvisi al seguente link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi.

DISABILITA’ GRAVI
CHI
Le persone con gravi disabilità, riconosciute tali ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3 comma 3, residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario 16 (Catania – Misterbianco – Motta S. Anastasia), che necessitano di forme di assistenza a mezzo di erogazioni di servizi territoriali, possono ottenere un contributo economico.

COME
La richiesta deve essere presentata in modalità online all’indirizzo inserito sul bando.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA*
– fotocopia documento di identità e del codice fiscale del beneficiario e/o richiedente;
– attestazione ISEE Socio Sanitario (fatta eccezione per i soggetti minorenni) rilasciata dagli uffici ed organismi abilitati nell’anno indicato nel bando. Ai disabili gravi che producono un ISEE pari o superiore a € 25.000,00, le prestazioni saranno ridotte del 30%;
– eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato;
– Copia (con diagnosi) della certificazione sanitaria di cui alla Legge L.104/92, art. 3 comma 3.

*La documentazione necessaria e/o i requisiti possono essere soggetti a cambiamenti.

DOVE
La modulistica necessaria è reperibile sul sito internet del Comune di Catania. Consultare la sezione Avvisi al seguente link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi

QUANDO
In relazione alla pubblicazione del bando.

SOSTEGNO SCOLASTICO E SOCIO-EDUCATIVO
CHI
Si rivolge a minori appartenenti a nuclei familiari multiproblematici (con difficoltà economiche e\o con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria), residenti nel Comune di Catania compresi tra i 5 ed i 16 anni e consiste nel recupero scolastico e attività socio-educative, sportive, aggregative, culturali e pedagogiche.

COME
La modulistica è presente sull’apposita sezione del sito del Comune di Catania al link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
– Istanza di inserimento ad opera del Servizio Sociale Territoriale e dei genitori;
– Eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (T.M., etc.);
– Certificazione reddituale.

DOVE
Si accede inoltrando domanda tramite P.O. Centri Multizonali, di competenza territoriale:
Centro Territoriale N. 1, sede via Dusmet, 141 – 095/7422630, 095/7422656.
Centro Territoriale N. 2, sede via Messina, 304 – 095/0938816
Centro Territoriale N. 3, sede via Frassati, 2 – 095/7504325, 095/81837331
Centro Territoriale N. 4, sede via Leonardo Vigo, 43 – 095/8259927

QUANDO
Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, in relazione alla disponibilità dei posti presso i centri aggregativi.

L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
CHI
L’ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro (subordinato e/o stagionale e/o autonomo) avviene nell’ambito delle quote di ingresso, ripartite in base alle aree regionali e provinciali, stabilite nei Decreti Flussi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; questi possono indicare quote numeriche generiche o, altrimenti, precisare il tipo di lavoratore oppure prevedere quote specifiche di lavoratori provenienti da un determinato Paese. Quando i decreti flussi non vengono emanati, o quando i posti previsti sono esauriti, è impossibile entrare in Italia in maniera regolare per lavoro, tranne precise eccezioni elencate nell’art. 27 del T.U. Immigrazione.

NOTA:
Per conoscere le categorie dei lavoratori previste dall’art. 27 del T.U.
Immigrazione:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/ingresso-lavoro-casiparticolari-art-27-tu-immigrazione

QUANDO
La procedura per entrare in Italia con il decreto flussi è gestita per via telematica, e può essere eseguita in maniera autonoma dal datore di lavoro che intenda assumere, oppure è possibile usufruire del supporto di patronati abilitati a svolgere tutta la pratica. Il datore di lavoro, in possesso delle informazioni/dati relativi al lavoratore e alla
natura del rapporto di lavoro che intende avviare (dati anagrafici e documenti di identità, tipo contratto di lavoro, orario, inquadramento, eventuali documenti relativi all’alloggio), deve registrarsi sul sito del Ministero dell’Interno. A registrazione effettuata, dovrà compilare ed inoltrare un modulo specifico relativo al tipo di ingresso per lavoro che lo interessa. Solitamente il decreto flussi stabilisce una data e un orario preciso, denominato “click day”, a partire dal quale le domande possono essere inviate; le istanze inoltrate saranno valutate in ordine cronologico. Se la domanda rientra nelle quote, il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per depositare la documentazione. Se la domanda viene accolta, verrà emessa l’autorizzazione, il cosiddetto “nulla osta all’ingresso”.
Il lavoratore, ottenuto il nulla osta all’ingresso, dovrà, entro i 90 giorni successivi, richiedere il visto di ingresso all’autorità consolare italiana nel paese di origine e, secondo la normativa in tema di ingresso e soggiorno, entrato in Italia, avrà 8 giorni di tempo per richiedere il permesso di soggiorno alla Questura dell’area in cui andrà a lavorare; nella realtà ogni decreto flussi prevede diverse modalità di registrazione del lavoratore straniero una volta giunto in Italia. In concreto tale registrazione avviene su appuntamento allo Sportello Unico Immigrazione competente per la zona di assunzione. L’appuntamento può essere richiesto via mail (immigrazione.prefct@pec.interno.it), o essere addirittura già trasmesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione a seconda della tipologia di ingresso. In tale occasione viene fatto firmare l’Accordo di Integrazione (gli unici lavoratori esentati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi).

NOTA:
Di seguito si riportano i link rispettivamente del Ministero dell’Interno (pe registrarsi e richiedere il nulla osta) e dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
http://www.prefettura.it/catania/contenuti/Sportello_unico_immigrazione_catania-4052.htm

COME
È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso
NOTA:
Per conoscere le numerose tipologie di permesso di soggiorno che consentono di lavorare
https://.inps.it/archivio/2017/lavoratori-migranti/lavoratore-in-italia/lavoratoreextracomunitario/ permessi-di-soggiorno

Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato su richiesta del lavoratore extracomunitario che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, abbia sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato dalla Questura; ha una validità pari alla durata dell’offerta di lavoro, e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato, e non superiore a due anni per tempo indeterminato, è sempre rinnovabile alla scadenza, e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Il datore di lavoro, come già specificato, per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione, nell’ambito delle specifiche quote d’ingresso per lavoro stabilite dal Governo con i Decreti flussi.

Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente l’assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale, essenzialmente legate all’agricoltura o al turismo. Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a
seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, abbia sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per
l’immigrazione.
Ha una durata non inferiore a venti giorni, e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.

Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale pluriennale

Se il cittadino straniero dimostra di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito, per prestare lavoro stagionale, può ottenere il rilascio, fino a tre annualità, del permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale. Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dell’interessato che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro pluriennale rilasciato al datore di lavoro, abbia sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Per gli ingressi in Italia successivi al primo, il lavoratore, regolarmente assunto, può effettuare un nuovo ingresso sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo?

L’ingresso per lavoro autonomo del cittadino straniero è ammesso sempre nell’ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi. Per ottenerlo, l’interessato deve munirsi del nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio, con attestazione dei parametri economici necessari, nonché dal competente Ordine professionale, qualora si tratti di una professione regolamentata, quindi del nulla osta rilasciato dalla Questura. Solo successivamente il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine. Entrato in Italia, il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l’invio del kit postale. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato per la durata di due anni, e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in presenza dei requisiti. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero lavoratore autonomo risulta disoccupato, può richiedere il permesso per “attesa
occupazione”. In passato le quote per lavoro autonomo non specificavano la tipologia di lavoratori/imprenditori ammessi all’ingresso, mentre nel decreto flussi 2018 è
stata prevista l’apertura di quote solo per alcune tipi di figure professionali e/o imprenditoriali.

Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al richiedente che ha ottenuto il ricongiungimento familiare.
Il cittadino straniero presente in Italia deve presentare specifica richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, e dimostrare di disporre di reddito e di alloggio adeguato per sé e per i propri familiari. Tale permesso di soggiorno consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo; inoltre al compimento del 18° anno di età del figlio tale permesso può essere, per questi, convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per studio o per residenza elettiva.

Come ottenere il permesso di soggiorno per studio, tirocinio e formazione professionale?

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio, così come quello per formazione professionale, consente una prestazione di lavoro subordinato con un limite
annuale temporale (espresso in ore). Nel rispetto di tale limite è permesso agli studenti stranieri di svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative o altre attività di lavoro autonomo.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito:
– in permesso per lavoro, nei limiti delle quote d’ingresso disponibili, nel caso in cui lo studente abbia una proposta di assunzione;
– in permesso per lavoro, al di fuori delle quote, nel caso in cui il cittadino straniero abbia conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.
Lo studente che consegua il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o un Master di I o II livello, attestato o diploma di perfezionamento può richiedere un
permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, nel caso in cui non abbia un’attività lavorativa, oppure, in presenza di proposta di assunzione, convertire il
proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Come ottenere il permesso di soggiorno per motivi di “Attesa occupazione”?

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato dalla Questura per una durata non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo (se superiore
all’anno) della prestazione di sostegno al reddito. Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa
occupazione, qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
aumentato della metà, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

COME
Per l’assunzione di un lavoratore straniero il datore di lavoro deve rispettare la procedura disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4773 del 28 novembre 2011. In tale occasione il Ministero ha abolito il precedente “modello Q” o “contratto di soggiorno” e ha introdotto l’obbligo della compilazione e dell’invio telematico del “Modello UNILAV”. In caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati devono effettuare le comunicazioni obbligatorie (CO) in via telematica. Per quanto riguarda il lavoro domestico, l’obbligo di comunicazione all’Inps viene
adempiuto inviando il “Modello COLD ASS.” ai sensi del D.P.R. n. 1403 del 31.12.1971 Il Modello UNILAV, debitamente compilato e firmato deve essere conservato sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore immigrato, e presentato agli Organi di Vigilanza e Controllo, se richiesto, e in caso di rinnovo del permesso di soggiorno
presentato alle Questure. Utile specificare che la sopra menzionata Circolare ha previsto anche che all’interno del modello possa essere indicata la volontà del datore di lavoro di assolvere all’onere di pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore extracomunitario e delle spese per la sistemazione e l’alloggio.
Il “Modulo Unificato Lav” deve essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.
Ai fini dell’assunzione è necessario produrre:
– un documento d’identità in corso di validità (passaporto del paese d’origine o carta identità italiana o UE);
– permesso di soggiorno valido o, se in fase di rinnovo, vecchio permesso e ricevuta richiesta rinnovo;
– codice fiscale.

RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA

COME
Il Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, per i richiedenti di protezione internazionale, dispone differenti procedure; per questa categoria di migranti il permesso di soggiorno per richiesta asilo vale come documento di riconoscimento, ed il requisito della residenza è soddisfatto dal semplice domicilio, coincidente con l’indirizzo della struttura presso cui il richiedente è accolto. Il richiedente asilo non può convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro, ma può svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.

CONTATTI

Comune di Catania
Direzione Famiglia e Politiche Sociali
Dott.ssa Lucia Leonardi
Tel. 095 7422613
Consorzio il Nodo
Via Nuovalucello 21, 95126 Catania
Dott. Domenico Palermo
Tel. 095 7167141

E-MAIL

catania.capacitybuilding@comune.catania.it

Per ricevere il kit comunicazione e/o approfondire il progetto attraverso delle interviste:
stefania.dangelo@spazio47.it
Cell: 3404719792